Sentenza n. 84/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -dell’ordinanza di demolizione prot. n. 02 del 17.03.2022, adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo (n. prot. 2073, rif. n. 5080/2021), nella parte in cui prevede che in caso di inottemperanza all'ordine impartito il bene e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, nonché nella parte in cui concede all'autore dell'abuso la possibilità di sanare l'intervento edilizio abusivo ricadente sul fondo di proprietà del ricorrente; -del provvedimento di diniego della revoca in autotutela della succitata ordinanza assunto al prot. n. 3791 del 16.05.2022 (prot. in uscita 18.05.2022) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo; -nonché, per quanto di ragione: --della Comunicazione di avvio del procedimento (n. prot. 5080 del 16.07.2021), a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo; --della nota del Comune di Vinchiaturo prot. n. 7382 del 25.10.2021, con cui è stato disposto il “Sopralluogo in data 02.11.2021”; --del verbale di sopralluogo del 02.11.2021, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo e dal Comando di Polizia Municipale; --della nota del Comune di Vinchiaturo prot. n. 8777 del 14.12.2021, avente ad oggetto la “richiesta di trasmissione della Documentazione attestante esistenza di confini lungo le particelle catastali nn. -OMISSIS-”, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo; --della nota del Comune prot. n. 1307 del 18.02.2022 (prot. uscita 23.02.2022), attestante la “mancata trasmissione da parte della Ditta -OMISSIS- della documentazione richiesta nel termine indicato dall'Ente comunale”; --della nota di riscontro del Comune prot. n.1870 del 11.03.2022 (data prot. in uscita 14.03.2022); --di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un muro in cemento armato, nella parte rivolta anche al proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso e nelle conseguenze previste dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché diniego di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello di una società casearia, ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva a entrambi i proprietari e alla società, quale responsabile dell’abuso, la demolizione di un muro in cemento armato lungo circa 75 metri, realizzato anche su una porzione del fondo del ricorrente. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e l’ingiustizia manifesta, sostenendo di essere estraneo alla realizzazione dell’opera e di essere stato destinatario dell’ordine per il solo fatto di essere proprietario del suolo. Ha evidenziato che il Comune conosceva l’identità dell’autore materiale dell’abuso e che egli aveva tempestivamente sollecitato la demolizione, diffidato la società alla rimozione del manufatto e trasmesso una segnalazione alla Procura della Repubblica. Con il secondo motivo ha contestato il richiamo, contenuto nell’ordinanza, alla possibilità di chiedere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ritenendo che tale possibilità non potesse incidere sul suo diritto di proprietà. Con il terzo motivo ha impugnato il diniego comunale di revoca in autotutela, deducendo la violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, poiché il Comune non aveva considerato le iniziative da lui intraprese per ottenere la demolizione dell’opera e il ripristino dei luoghi. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il manufatto non insistesse sul fondo del ricorrente, che fosse assistito da titoli edilizi e che l’acquisizione al patrimonio comunale avrebbe richiesto un successivo provvedimento. Il TAR ha respinto tali eccezioni, richiamando anche la precedente sentenza resa sulla medesima ordinanza, che aveva accertato l’insufficienza dei titoli edilizi invocati e la natura abusiva dell’opera.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto infondati i rilievi sull’inammissibilità: il ricorrente aveva un interesse concreto e attuale a contestare l’ordine di demolizione, perché l’acquisizione prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 può prodursi ipso iure alla scadenza del termine assegnato, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 16/2023. Nel merito, il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti fondati e trattati congiuntamente. L’ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, in quanto proprietario del bene e soggetto normalmente in grado di rimuoverlo. Tuttavia, il proprietario incolpevole può sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie e acquisitive dimostrando non solo la propria estraneità, ma anche di avere posto in essere iniziative attive e idonee a costringere il responsabile al ripristino. Nel caso concreto l’estraneità del ricorrente risultava dalla stessa ordinanza, mentre le iniziative da lui intraprese — richiesta al Comune di adottare l’ordinanza repressiva, diffida alla società per la rimozione, ulteriore sollecito e segnalazione alla Procura — dimostravano un comportamento attivo e tempestivo. Il Comune aveva quindi illegittimamente esteso al ricorrente l’ingiunzione di demolizione e le conseguenze dell’art. 31, omettendo di considerare tali iniziative. Per la stessa ragione è stato annullato il diniego di revoca in autotutela, che aveva ritenuto insufficienti le condotte del proprietario senza adeguata rivalutazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il richiamo alla possibilità di presentare istanza di sanatoria ex art. 36, inserito nell’ordinanza senza prendere posizione sulla titolarità della porzione di suolo e sulla controversia civilistica tra confinanti, è stato qualificato come mero refuso, privo di concreta lesività per il ricorrente. Sono stati annullati l’ordine di demolizione e le conseguenze dell’art. 31 soltanto nella parte in cui riguardavano il ricorrente; è stato inoltre annullato il diniego di revoca. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Il testo richiama il comma 2 per l’ingiunzione di demolizione, il comma 3 per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e il comma 4 per l’accertamento dell’inottemperanza.
L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario anche se non autore dell’abuso, in ragione della natura reale della misura e del potere del proprietario di rimuovere l’opera; tuttavia, il proprietario estraneo può evitare le conseguenze sanzionatorie dimostrando di avere adottato iniziative attive e idonee a ottenere il ripristino.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La norma è richiamata quale disciplina del permesso di costruire in sanatoria e dell’accertamento di conformità.
Nel caso concreto il richiamo alla possibilità di sanatoria è stato ritenuto un mero refuso, privo di autonoma lesività e quindi non utilmente impugnabile per difetto di interesse.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le norme relative all’autotutela, senza una distinta applicazione nella motivazione.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le norme relative all’invalidità del provvedimento, senza una distinta applicazione nella motivazione.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il diniego di revoca è stato annullato perché il Comune non aveva adeguatamente considerato le iniziative del proprietario estraneo all’abuso, non per una compiuta ricostruzione generale dei presupposti dell’annullamento d’ufficio.
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
La trasmissione alla Procura della segnalazione relativa alla realizzazione del manufatto è stata valorizzata quale elemento dimostrativo dell’attivazione del proprietario e della sua estraneità all’abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione edilizia, avendo natura reale, può essere rivolto anche al proprietario che non abbia realizzato l’abuso, poiché il proprietario è normalmente il soggetto titolare del potere di rimuovere l’opera e il presupposto della misura è l’obiettiva difformità dei luoghi dalla disciplina urbanistico-edilizia, non l’accertamento della responsabilità storica nella realizzazione dell’abuso.
- Il proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso edilizio può sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie e acquisitive previste dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 solo dimostrando, oltre alla propria estraneità, di avere adottato iniziative attive, tempestive e concretamente idonee a indurre il responsabile dell’abuso al ripristino; non sono sufficienti mere dichiarazioni di dissociazione o la passiva adesione all’attività dell’amministrazione.
- L’amministrazione, nel valutare la posizione del proprietario non autore dell’abuso, deve considerare le diffide, le richieste di demolizione, le iniziative giudiziali o amministrative e ogni altra condotta diretta alla rimozione dell’opera; l’omessa valutazione di tali elementi rende illegittima l’estensione dell’ingiunzione di demolizione e delle conseguenze dell’art. 31 al proprietario incolpevole.
- Il proprietario del suolo ha un interesse concreto e attuale a impugnare l’ordine di demolizione rivolto anche nei suoi confronti quando l’inottemperanza può determinare l’acquisizione del bene o dell’area al patrimonio comunale, poiché tale effetto può prodursi automaticamente alla scadenza del termine fissato dall’ingiunzione.
- Il richiamo, contenuto in un’ordinanza di demolizione, alla possibilità di chiedere la sanatoria edilizia non è autonomamente lesivo quando costituisce un riferimento astratto e avulso dalla concreta vicenda, privo di una determinazione sulla titolarità dell’area o di un effettivo esercizio del potere di sanatoria; la relativa censura è quindi inammissibile per difetto di interesse.
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