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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28968/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per la TARI relativa all'anno 2018 emesso dal Comune nei confronti di una società esercente attività alberghiera. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso in primo grado, poi la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza, ritenendo che la componente variabile della tariffa dovesse essere dimezzata in ragione del minor consumo di acqua ed elettricità nel periodo di chiusura della struttura alberghiera. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 651, L. n. 147/2013, dell'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 e degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 507/1993, oltre a omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ridotto l'importo del tributo nonostante l'utilizzo dei locali per l'attività alberghiera nell'anno di riferimento e in difetto di prova della stagionalità; inoltre il ricorso sosteneva, in modo confuso, la sufficienza dell'atto impositivo e la mancata comunicazione da parte del contribuente circa l'inizio o la variazione dell'utenza o i presupposti per agevolazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che il motivo cumulasse in modo indistinto doglianze eterogenee (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per motivazione apparente), senza una chiara enunciazione della concreta censura riconducibile a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha anche rilevato che l'atto introduttivo era confuso, disorganico e contraddittorio, e non trascriveva né richiamava i passi rilevanti dell'atto impositivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo la procedura accelerata.

  • art. 1, comma 651, L. 27 dicembre 2013 n. 147

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della TARI e della determinazione della tariffa.

  • art. 6 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

    norma invocata dal ricorrente sulla determinazione della tariffa del servizio rifiuti.

  • artt. 62 e 63 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

    norme invocate dal ricorrente sulla disciplina del tributo e del presupposto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato quale parametro motivazionale del processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e riconducibile con chiarezza a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile una censura cumulativa e confusa che mescoli violazione di legge, vizi motivazionali e nullità della sentenza senza distinguere le singole doglianze.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la decisione impugnata senza indicare la reale portata delle censure e senza esporre compiutamente gli elementi rilevanti dell'atto o della motivazione che si assumono erronei.
  • La deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge non può risolversi in un’affermazione apodittica dell’adeguatezza dell’atto impositivo o della carenza di allegazioni del contribuente, se tali affermazioni non sono puntualmente correlate ai passaggi decisivi della sentenza impugnata.
  • Laddove il ricorso sia dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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