Cassazione Penale, Sentenza n. 28304/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento origina da una richiesta di revisione, proposta nell'interesse di un condannato all'ergastolo per un duplice omicidio aggravato e per un connesso reato in materia di armi. La revisione era stata fondata su dichiarazioni rese in indagini difensive da un soggetto che sosteneva di aver visto transitare il ciclomotore usato per l'agguato e di conoscere solo uno dei presunti concorrenti, affermando che lo avrebbe riconosciuto se fosse stato a bordo. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda per manifesta infondatezza. Nel ricorso per cassazione si deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe anticipato un giudizio di merito sulla capacità dimostrativa della prova nuova, invece di limitarsi alla delibazione sommaria richiesta nella fase preliminare della revisione. Con un secondo motivo si deducono violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando l'esclusione del carattere di novità e rilevanza delle dichiarazioni difensive e sostenendo che esse, lette unitamente alle altre risultanze, sarebbero idonee a travolgere il giudicato di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che la Corte d'appello ha correttamente svolto la delibazione preliminare sulla revisione, limitandosi a verificare ictu oculi l'inconcludenza delle prove allegate senza compiere un indebito giudizio di merito. Ha quindi escluso che le dichiarazioni addotte fossero decisivamente idonee a ribaltare la condanna, osservando che la ricostruzione del fatto già cristallizzata nel giudicato collocava il ricorrente come passeggero del motociclo e autore materiale degli spari, mentre l'eventuale errore sull'identificazione di altro concorrente non eliminava comunque la sua responsabilità. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso per mancata integrale allegazione o trascrizione degli atti richiamati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, senza liquidazione di spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
La prova nuova, ai fini della revisione, deve essere idonea da sola o unitamente alle altre prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza; in sede preliminare il giudice deve solo verificare la non manifesta infondatezza senza anticipare il merito.
art. 631 c.p.p.
Richiamato come parametro della verifica preliminare di ammissibilità della revisione, che non può trasformarsi in un giudizio di merito.
art. 634 c.p.p.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione quando la domanda appaia manifestamente infondata.
art. 125 c.p.p.
Richiamato per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ritiene però congrua la motivazione sul difetto di novità/rilevanza della prova dedotta.
art. 529 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza evocata come esito che la prova nuova deve essere idonea a condurre al proscioglimento.
art. 530 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza evocata come esito proscioglitorio che la prova nuova deve poter determinare.
art. 531 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza evocata come possibile approdo del giudizio di revisione se le nuove prove risultano decisive.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, il giudice della fase preliminare deve svolgere una delibazione sommaria ma non meramente apparente, verificando se l'elemento nuovo presenti ictu oculi profili di inconcludenza, inattendibilità o non decisività.
- In sede di revisione è preclusa una anticipazione del pieno giudizio di merito sulla capacità dimostrativa della prova nuova: il sindacato preliminare può riguardare la rilevanza astratta del nuovo elemento, ma non può sostituirsi al contraddittorio proprio della fase rescissoria.
- Sono prove nuove, rilevanti ai fini dell'art. 630 c.p.p., anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non già dichiarate inammissibili o ritenute superflue e purché siano idonee, da sole o congiuntamente alle prove preesistenti, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
- La deduzione in cassazione di un travisamento o di un'omessa valutazione di atti processuali richiede specifica autosufficienza: il ricorrente deve indicare compiutamente il contenuto degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- Quando la prova nuova attenga alla posizione di un concorrente nel reato, essa non è decisiva se, anche ipotizzando l'errore sull'identificazione di tale concorrente, permanga intatta la ricostruzione giudiziale della responsabilità dell'imputato ricorrente sulla base di altri elementi probatori convergenti.
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