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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1493/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 31 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202503278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1493/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente dell'importo nominale di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 1° aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e ha chiesto, oltre all'esecuzione dell'obbligo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, l'importo di € 500,00 per l'anno 2024/2025, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notificazione della sentenza da eseguire fino al saldo. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni. Le spese di giudizio, pari a € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché il contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nella sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 324 c.p.c.

    passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sulla base dell'attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita dell'attestazione di conformità.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione in copia conforme e, per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato, comprensivo delle somme accessorie dovute fino al saldo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, in quanto connesso alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto al commissario alcun compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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