Sentenza n. 214/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, con il ricorso introduttivo: del provvedimento di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza del permesso di costruire provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal funzionario delegato del Comune di Olbia, Settore pianificazione e gestione del territorio, notificato in data -OMISSIS-; con i motivi aggiunti presentati il 22 giugno 2022: del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a manufatti prefabbricati, strutture in legno, roulotte e monoblocco realizzati in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, con il primo motivo e successivi motivi aggiunti, violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, eccesso di potere, lesione del legittimo affidamento e mancato bilanciamento tra le esigenze abitative del nucleo familiare, composto anche da minori, e quelle di governo del territorio. Ha inoltre lamentato l'inerzia del Comune nel reperire soluzioni abitative alternative e ha sostenuto che il giudice penale avrebbe disposto la messa alla prova senza imporre la rimozione delle conseguenze del reato. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., in particolare perché l'ordinanza non avrebbe indicato i dati di immatricolazione della roulotte e perché quest'ultima sarebbe soggetta a uno specifico regime giuridico incompatibile con la demolizione edilizia. Il Comune ha contestato le doglianze e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la qualificazione urbanistica dell'area, poiché l'art. 3, comma 1, lettera e), e in particolare la lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001 considera interventi di nuova costruzione anche l'installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, roulotte, camper e case mobili destinati a uso abitativo, salvo esigenze meramente temporanee. Nel caso concreto la stabile destinazione abitativa risultava dal sopralluogo, dalla documentazione fotografica ed era pacifica tra le parti; pertanto le opere richiedevano un titolo edilizio. Il giudice ha escluso che l'ordinanza di demolizione, quale espressione di potere vincolato, richiedesse una specifica ponderazione delle condizioni abitative e familiari del responsabile o una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico. Tali circostanze possono rilevare, eventualmente, nella fase esecutiva, imponendo all'amministrazione cautela e prudenza qualora siano dimostrate condizioni fisiche e materiali gravemente compromesse. Le eventuali iniziative comunali di sostegno abitativo sono state ritenute estranee alla legittimità dell'ordinanza e riferibili alla fase successiva alla sua emanazione. La dedotta decisione del giudice penale non è stata valutata per mancata produzione del relativo provvedimento; comunque, l'accertamento penale dei fatti materiali non vincola il giudice amministrativo nella qualificazione giuridica autonoma dell'abuso. Quanto alla roulotte, il TAR ha affermato che le opere plurime devono essere valutate globalmente e non atomisticamente, considerando il nesso funzionale e l'impatto complessivo dell'intervento. Ha inoltre applicato il criterio funzionale per la precarietà: un'opera è precaria solo se destinata a soddisfare un'esigenza temporanea, non essendo decisiva la sua mancata infissione stabile al suolo. La roulotte, incorporata in una struttura prefabbricata e utilizzata come zona notte nell'ambito di un complesso destinato stabilmente ad abitazione, non aveva natura precaria ed era compiutamente descritta nell'ordinanza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera e), e.5), d.P.R. 380/2001
«l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»
L'installazione stabile di manufatti leggeri, prefabbricati e roulotte destinati a esigenze abitative non temporanee costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a titolo edilizio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede dell'amministrazione non impone, nell'adozione di un'ordinanza di demolizione relativa ad abusi edilizi, un bilanciamento discrezionale delle esigenze familiari con l'interesse pubblico, trattandosi di potere vincolato.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando individua e descrive le opere abusive e il loro difetto di titolo edilizio; non è necessaria un'ulteriore motivazione sulle condizioni personali del responsabile o sulla proporzionalità della sanzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e del suo nucleo familiare.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, roulotte o case mobili destinati stabilmente a uso abitativo integra un intervento di nuova costruzione soggetto a titolo edilizio, anche quando i manufatti non siano stabilmente infissi al suolo, salvo che siano destinati a esigenze meramente temporanee.
- L'ordinanza di demolizione per abuso edilizio costituisce espressione di potere vincolato: l'amministrazione non deve compiere una specifica ponderazione tra l'interesse repressivo e le condizioni abitative, familiari o personali del responsabile, né motivare autonomamente sulla proporzionalità della demolizione.
- Le condizioni di vita e di salute del responsabile e della sua famiglia possono assumere rilievo, se adeguatamente dimostrate, nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, imponendo all'amministrazione l'adozione di cautele idonee a mitigarne l'impatto, ma non incidono di regola sulla legittimità dell'ordine repressivo.
- La precarietà di un'opera edilizia si determina secondo un criterio funzionale, riferito alla temporaneità dell'esigenza soddisfatta, e non secondo il solo criterio strutturale della mancata stabile infissione al suolo.
- Quando un abuso è costituito da una pluralità di manufatti funzionalmente collegati, la valutazione della rilevanza edilizia e dell'impatto sul territorio deve essere complessiva e non atomistica; la qualificazione giuridica di ciascun elemento dipende anche dal suo inserimento nel complesso abusivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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