Cassazione Penale, Sentenza n. 23730/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2024 con cui il Magistrato di sorveglianza ha modificato in senso più restrittivo le prescrizioni della detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. pen.) già concesse a Tomas Muller, limitando le autorizzazioni agli allontanamenti e imponendo che gli spostamenti per cure siano confinati al territorio provinciale. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene di non aver violato le prescrizioni perché era stato autorizzato ad allontanarsi per ragioni di cura, aveva comunicato alle forze di polizia la partenza e il ritorno per Palermo, e documentazione sanitaria e biglietti aerei erano stati prodotti a conferma della necessità del viaggio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha affermato che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che modificano prescrizioni della detenzione domiciliare sono impugnabili mediante ricorso per cassazione. Pur rilevando che, alla data dell'allontanamento, le prescrizioni non contenevano limitazioni territoriali e dunque il ricorrente non aveva effettivamente violato le regole (documentazione sanitaria e biglietti confermati), la Corte ha ritenuto legittima e non illogica la decisione del Magistrato di precisare e restringere le autorizzazioni (limitando gli spostamenti per cure alla provincia) al fine di assicurare un controllo più efficace del detenuto. Non essendovi critica fondata alla necessità di maggiore controllo, il rigetto è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Consente al Magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni della detenzione domiciliare; il potere discrezionale può essere esercitato per rafforzare il controllo sulla misura alternativa.
art. 678 cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novella che ha esteso talune procedure non ha incluso i provvedimenti relativi alla detenzione domiciliare: pertanto resta il ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione dei provvedimenti modificativi delle prescrizioni.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento al rito previsto per alcune esecuzioni; la Corte chiarisce che tale rito non è applicabile ai provvedimenti sulla detenzione domiciliare soggetti ad art. 47-ter.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Strumenti di controllo previsti per rafforzare l'esecuzione delle misure, che possono accompagnare la modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato a difesa del diritto alla tutela giurisdizionale: i provvedimenti che incidono sulla libertà personale richiedono un mezzo di impugnazione effettivo (ricorso per cassazione).
Massime di principio
- I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che modificano le prescrizioni della detenzione domiciliare sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto incidono sulla libertà personale.
- Anche se l'interessato non ha effettivamente violato le prescrizioni (es. aveva autorizzazione oppure documentazione giustificativa), il Magistrato può legittimamente restringere le autorizzazioni per assicurare un controllo più efficace: la discrezionalità è lecita se adeguatamente motivata e proporzionata.
- La comunicazione preventiva alle forze di polizia e la produzione di documentazione sanitaria sono elementi rilevanti per escludere una violazione, ma non impediscono in assoluto che l'autorità disponga limitazioni future per ragioni di controllo.
- Dopo il d.lgs. 150/2022, il rito processuale di opposizione previsto per alcune esecuzioni non si applica automaticamente alla detenzione domiciliare: va quindi esperito il ricorso per cassazione quando si censurano provvedimenti del Magistrato di sorveglianza sulle prescrizioni.
- Nelle impugnazioni è essenziale contestare specificamente la motivazione e la proporzionalità della restrizione: critiche generiche alla decisione non sono efficaci se il Magistrato ha spiegato la necessità del maggior controllo.
- In caso di rigetto del ricorso, è probabile la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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