Cassazione Penale, Sentenza n. 21652/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 16/02/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di corruzione in concorso con Emanuele Lucchetti. Il ricorso deduceva plurime violazioni processuali e di merito: utilizzabilità di registrazioni effettuate da un partecipante a conversazioni all'insaputa dell'altro senza trasmissione dei supporti telematici; omissione di trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei dati di traffico telefonico/telematico; errata valutazione del quadro gravemente indiziario; errata valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata revocata con provvedimento del GIP del 5 maggio 2022; dunque l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto recare alcun beneficio concreto al ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorso resta ammissibile solo se il ricorrente deduca l'esistenza di un interesse attuale (ad esempio la domanda di riparazione per ingiusta detenzione) e lo manifesti espressamente nel ricorso, con procura speciale se necessario. Per la sopravvenuta carenza d'interesse non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Usata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse quando la misura cautelare impugnata è stata revocata e dall'accoglimento del ricorso non potrebbe derivare beneficio al ricorrente.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato quale norma procedurale che ha regolato il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti.
art. 315, comma 3, e art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla possibilità che il ricorso per cassazione resti ammissibile se finalizzato al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e se tale volontà sia espressa nel ricorso con procura speciale.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse attuale e concreto (es. domanda di riparazione per ingiusta detenzione).
- L'interesse soggettivo a proseguire l'impugnazione non si presumere: il ricorrente deve dedurlo e il giudice valutarne concretezza e attualità.
- Per mantenere l'ammissibilità del ricorso dopo la revoca della misura è opportuno, se si mira alla riparazione, dichiarare espressamente nel ricorso l'intenzione di ottenere il riconoscimento della riparazione e allegare la procura speciale richiesta dalla legge.
- La sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, perché non configura soccombenza sostanziale.
- Anche quando esistono contestazioni procedurali (es. mancata trasmissione di supporti o decreti autorizzativi), il loro valore è spesso superato se la misura cautelare è revocata; tuttavia, tali profili restano rilevanti se si intende chiedere riparazione o far valere conseguenze processuali successive.
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