Cassazione Civile, Ordinanza n. 25997/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento n. TF7930404506/2016, relativo all’anno d’imposta 2007 e notificato nel 2016, emesso nei confronti di una società in liquidazione sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza il 26 maggio 2016. L’Ufficio aveva accertato un reddito d’impresa imponibile IRES di euro 2.268.943, un valore della produzione imponibile IRAP di euro 2.283.710 e ricavi rilevanti ai fini IVA per euro 9.946.682, recuperando maggiori imposte e irrogando sanzioni. L’atto era stato notificato anche a una persona fisica, indicata quale amministratore di fatto della società, ma non le imputava una pretesa tributaria personale, solidale o sanzionatoria. La persona fisica impugnava l’avviso deducendo, tra l’altro, la decadenza dell’Ufficio, l’erronea attribuzione della qualità di amministratore di fatto, l’omessa sottoscrizione dell’accertamento, l’erronea determinazione dei ricavi e il disconoscimento dell’IVA sugli acquisti. La Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva la censura di decadenza e assorbiva le altre. In appello, l’Agenzia sosteneva anche che l’avviso, non impugnato dal liquidatore della società, fosse divenuto definitivo nei confronti di quest’ultima, e contestava la valutazione delle informative di reato ai fini del raddoppio dei termini. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7841/2019 depositata il 18 ottobre 2019, riteneva l’avviso tempestivo soltanto per la ripresa riferita alla fattura n. 56 dell’8 febbraio 2007, di euro 729.568,70, in relazione alla quale considerava rilevante un’informativa del 19 novembre 2010; lo riteneva tardivo per gli altri importi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione delle disposizioni sulla rappresentanza e sulla legittimazione, contestando che la persona indicata come amministratore di fatto potesse impugnare in proprio un avviso intestato alla società, in assenza di una pretesa tributaria diretta nei suoi confronti. La persona fisica resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi; il testo non ne specifica il contenuto, poiché entrambi sono dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale: la mera notificazione dell’avviso alla persona indicata come amministratore di fatto non le attribuisce legittimazione o interesse a impugnarlo se l’atto è intestato alla società e non le imputa alcuna obbligazione tributaria, neppure solidale, o sanzione personale. La legittimazione dipende dal contenuto dispositivo dell’atto e dall’incidenza diretta della pretesa sulla sfera giuridica del ricorrente, non dalla sola qualità indicata per la notificazione. Il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’Agenzia e i due motivi incidentali sono assorbiti, poiché presuppongono la rituale instaurazione del giudizio originario. La Corte cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso tributario. Condanna l’originario impugnante alle spese dell’intero giudizio, liquidate in euro 15.000 per il primo grado, euro 18.000 per l’appello ed euro 30.000 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. deve misurarsi sulla concreta utilità che il provvedimento giurisdizionale è idoneo ad arrecare al ricorrente, e tale utilità manca quando l'annullamento dell'atto non sia destinato a rimuovere alcuna pretesa tributaria gravante sul medesimo soggetto.
L’interesse ad agire richiede un’utilità concreta per la sfera giuridica del ricorrente. Non sussiste quando l’atto impugnato non gli imputa alcuna pretesa tributaria e il suo annullamento non rimuoverebbe un’obbligazione a suo carico.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il giudizio non poteva essere proposto, e va dichiarato inammissibile l'originario ricorso di Arzillo.
La cassazione senza rinvio è disposta quando il giudizio non poteva essere proposto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto; nel caso concreto, la carenza dei presupposti soggettivi dell’azione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973
Questa Corte ha già chiarito che l'amministratore di fatto non è, per tale sola qualità, legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, la cui rappresentanza legale e processuale compete agli amministratori formalmente investiti, salvo che ricorrano i presupposti residuali contemplati dall'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 26702/2022).
L’amministratore di fatto non è legittimato, per la sola qualità, a impugnare in proprio l’avviso rivolto alla società; restano salvi i presupposti residuali previsti dalla disposizione richiamata.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un atto tributario dipende dalla titolarità della posizione sostanziale direttamente incisa dal suo contenuto dispositivo, non dalla mera ricezione materiale della notificazione.
- La persona indicata come amministratore di fatto, rappresentante o soggetto collegato al contribuente non può impugnare in proprio un avviso intestato alla società se l’atto non le imputa una pretesa tributaria diretta, solidale o sanzionatoria; la sola contestazione della qualità indicata per la notificazione non fonda un autonomo interesse ad agire.
- L’interesse ad agire sussiste solo se la pronuncia richiesta è idonea a procurare un’utilità concreta rimuovendo un pregiudizio attuale nella sfera giuridica del ricorrente; non basta l’interesse a ottenere una dichiarazione sulla correttezza della qualità attribuita dall’Amministrazione quando essa non produce effetti giuridici direttamente pregiudizievoli.
- Quando la carenza di legittimazione o di interesse dimostra che il giudizio non poteva essere proposto e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario.
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