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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (a) nel ricorso introduttivo: - della deliberazione della giunta n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) quale strumento conoscitivo e di indirizzo strategico, ed è stato espresso indirizzo favorevole all’opzione n. 5, che prevede lo spostamento della scuola primaria nella frazione di -OMISSIS- e l’accentramento della scuola secondaria di primo grado nel capoluogo, nell’edificio scolastico di -OMISSIS-, con un investimento di euro 375.000 per la manutenzione straordinaria del campus di -OMISSIS-, e di euro 6.800.000 per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di -OMISSIS-; - della deliberazione consiliare di data -OMISSIS-, con la quale è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici la spesa di euro 375.000 per la manutenzione straordinaria del campus di -OMISSIS-, finalizzata allo spostamento della scuola primaria; - della deliberazione della giunta n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 2026-2027, lo spostamento della scuola primaria “-OMISSIS-” di -OMISSIS- presso il plesso della scuola primaria “-OMISSIS-” nella frazione di -OMISSIS-, subordinatamente al completamento degli interventi di adeguamento degli spazi e all’adozione dei necessari atti attuativi da parte degli uffici competenti; - del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP); - del Documento di indirizzo alla progettazione (DUP); (b) nei motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2026: - della deliberazione consiliare n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale sono stati approvati gli indirizzi di riorganizzazione dei plessi scolastici comunali con decorrenza dall'anno scolastico 2026-2027, ai fini della programmazione del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027-2028, ed è stata convalidata la deliberazione della giunta n. -OMISSIS-; - della deliberazione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, con la quale sono state rimesse al Comune le valutazioni definitive in merito alla collocazione della sede dei plessi scolastici, anche con riferimento all'edificio della scuola primaria “-OMISSIS-”, ed è stata manifestata la disponibilità a collaborare con il Comune in un’ottica di dialogo; - della deliberazione della giunta n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 41 del Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36 per la manutenzione straordinaria del campus di -OMISSIS-; - della determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto alla ditta -OMISSIS-dei lavori edili della manutenzione straordinaria del campus di -OMISSIS-; - della determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto alla ditta -OMISSIS-delle opere elettriche della manutenzione straordinaria del campus di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di programmazione e attuazione dello spostamento di una scuola primaria, nonché approvazione del progetto esecutivo e affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del nuovo campus

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune ha previsto, dall’anno scolastico 2026-2027, lo spostamento della scuola primaria presso un altro plesso, inserendo i relativi interventi nel programma triennale dei lavori pubblici, approvando il DOCFAP, il DUP e il progetto esecutivo e affidando direttamente i lavori edili ed elettrici. Ha dedotto, in particolare, l’incompetenza della Giunta, sostenendo che la riorganizzazione dei plessi e del servizio scolastico spettasse al Consiglio comunale; l’invasione delle prerogative delle autorità scolastiche; l’inadeguata tutela delle competenze e della posizione dell’istituto scolastico; l’illegittimità della decisione del Consiglio di Istituto di rimettere al Comune le valutazioni sulla collocazione dei plessi, sulla sicurezza e sull’opportunità della ristrutturazione; l’esistenza di rischi per l’offerta formativa e l’attività didattica; i disagi per le famiglie e la popolazione derivanti dallo spostamento; la possibile inidoneità del nuovo campus rispetto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In via preliminare è stata esaminata anche l’opposizione alla trasposizione di un ricorso straordinario, ritenuta ammissibile perché il ricorso era immediatamente identificabile, senza necessità di trascriverne il contenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione o per una misura cautelare propulsiva. Quanto al vizio di incompetenza, ha rilevato che la ristrutturazione degli edifici scolastici, anche se comporta la redistribuzione delle sedi, non equivale a una nuova impostazione del servizio scolastico e rientra quindi nelle competenze proprie della Giunta, senza necessità della competenza consiliare prevista dall’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. 267/2000. Il Consiglio comunale può comunque esprimere indirizzi su questioni di elevato impatto per la comunità; nel caso concreto, tali indirizzi erano coerenti con l’azione della Giunta e confermavano l’obiettivo unitario dell’amministrazione. Il giudice ha escluso che le istituzioni scolastiche abbiano compiti di cogestione della manutenzione e della riorganizzazione degli edifici: l’intesa prevista dall’art. 139, comma 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998 riguarda il piano di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature quando vi siano interferenze con l’attività didattica, mentre l’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole e la manutenzione e ristrutturazione degli edifici rientrano nelle competenze comunali. È stata quindi ritenuta sufficiente un’interlocuzione con l’istituzione scolastica, che nel caso concreto vi era stata. Il Consiglio di Istituto poteva legittimamente rimettere al Comune le valutazioni sulla sicurezza e sull’opportunità della ristrutturazione, trattandosi di profili di competenza comunale e supportati dalle valutazioni tecniche contenute nel DOCFAP e negli atti comunali. Non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare rischi gravi e non valutati per l’offerta scolastica o l’insegnamento; i disagi prospettati sono stati ritenuti limitati anche in ragione della distanza di circa 2,5 km tra i plessi; il tema dei parcheggi risultava considerato nella pianificazione della mobilità. La censura relativa al PTOF è stata giudicata generica e ipotetica, non riferita a specifiche attività didattiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione alla trasposizione del ricorso straordinario è ammissibile quando il ricorso da trasporre sia immediatamente identificabile; non è necessaria la trascrizione del ricorso o dei motivi di impugnazione.

  • art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000

    La competenza consiliare non si estende alla ristrutturazione degli edifici scolastici e alla redistribuzione delle sedi quando tali interventi non comportino una nuova impostazione del servizio scolastico.

  • art. 139, comma 1, lett. a), d.lgs. 112/1998

    Rientrano nelle competenze comunali l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole.

  • art. 139, comma 1, lett. d), d.lgs. 112/1998

    L’intesa con le istituzioni scolastiche riguarda il piano di utilizzazione degli edifici scolastici e delle attrezzature, in presenza di possibili interferenze con l’attività didattica; per manutenzione e ristrutturazione è sufficiente un’interlocuzione finalizzata al coordinamento con l’attività scolastica.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa per l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria del campus scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, rispetto alla quale il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione o per una misura propulsiva.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La ristrutturazione o manutenzione degli edifici scolastici, anche quando comporti lo spostamento o la redistribuzione delle sedi tra plessi, non costituisce di per sé una nuova impostazione del servizio scolastico e rientra nella competenza dell’organo esecutivo comunale, non in quella consiliare prevista per gli indirizzi fondamentali dell’ente.
  • L’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole rientrano nelle competenze comunali; le istituzioni scolastiche non hanno un potere generale di cogestione delle decisioni comunali relative alla manutenzione e alla riorganizzazione degli edifici scolastici.
  • L’intesa con le istituzioni scolastiche è necessaria per il piano di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature quando possano verificarsi interferenze con l’attività didattica; per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione è sufficiente un’interlocuzione volta a coordinare i lavori con lo svolgimento delle lezioni.
  • Nella tutela cautelare contro decisioni di riorganizzazione dei plessi scolastici, allegazioni generiche o meramente ipotetiche circa rischi per l’offerta formativa, l’insegnamento o l’attuazione del PTOF non sono sufficienti a dimostrare il fumus boni iuris o il periculum in mora; occorre indicare specifiche conseguenze concrete e non valutate dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAScuolaTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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