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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33006/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati indicati in sentenza. L'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena: si censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, si trattava di una censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e valutate dai giudici di merito; dall'altro, il motivo era generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato solo come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna; il testo non consente di ricavarne ulteriori indicazioni interpretative.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato solo come uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna; il testo non consente di ricavarne ulteriori indicazioni interpretative.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e argomentate: una critica generica al trattamento sanzionatorio non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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