Sentenza n. 1245/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 998/2025, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagarle € 1.565,26, oltre interessi legali dal sorgere del diritto al soddisfo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL 15 marzo 2001. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha verificato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti e non percepirà compensi, essendo un dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione obbligata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito produceva già interessi dal sorgere del diritto fino all’accredito.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rileva ai fini della decorrenza del termine entro il quale l’amministrazione deve provvedere al pagamento di somme dovute in esecuzione di un giudicato.
art. 7 c.c.n.l. 15 marzo 2001
Costituisce il titolo contrattuale della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato da eseguire.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
Utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, parametrate ai minimi delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di una somma e sia decorso il termine previsto dalla legge per provvedere, il giudice amministrativo può accertare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine fissato nella sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla successiva richiesta del ricorrente.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, senza riconoscimento di un compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto dell’ottemperanza produce già interessi dal momento in cui sorge il diritto all’accredito fino all’effettivo pagamento, ritenendo tale meccanismo idoneo a compensare il ritardo.
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