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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28394/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/11/2021 che, pur sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico della Balistreri per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990, comma 3) e reati connessi. Il ricorso in Cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., insufficiente e apodittica motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che le risultanze investigative erano relative a un arco temporale troppo breve per provare uno stabile inserimento nella struttura associativa e che non vi erano elementi a supporto dell'aggravante di promotore (la ricorrente sarebbe stata solo addetta alla contabilità e ai pagamenti).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la riconsiderazione dei fatti in sede di legittimità quando le censure si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Ha valutato la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, logica e priva di vizi: le risultanze (captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, immagini video, 24 episodi di cessione tra marzo e agosto 2018, e consegne periodiche di denaro ai fornitori) hanno comprovato, anche indiziariamente, il ruolo stabile e gestionale della Balistreri nell'organizzazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) - art. 80, comma 1, lett. a), b), g)

    Nel provvedimento di merito alcune aggravanti previste dall'art. 80 sono state escluse dal giudice del riesame; in cassazione tale esclusione non è stata censurata e le norme sono richiamate come riferimento alle circostanze aggravanti eventualmente valutabili dal giudice di merito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 3

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, in base agli elementi indiziari raccolti (intercettazioni, videosorveglianza, servizi), fosse legittimo proporre l'ipotesi associativa e lo stabile inserimento della ricorrente.

  • Codice penale - artt. 81, 110, 112 n.4

    Richiamati per inquadrare la partecipazione a reati in concorso e le diverse figure di responsabilità; la Corte ha distinto la valutazione di merito sulle caratteristiche soggettive della partecipazione (promotore/partecipe/concorrente) come apprezzamento non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b) ed e)

    Stabilisce i motivi di ricorso in Cassazione. La Corte ha ricordato che il vizio dedotto deve essere di diritto o consistere in manifesta illogicità della motivazione; non sono ammesse censure che si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale - artt. 273 e 309

    Richiamati nel contesto delle censure procedurali; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è circoscritto all'esame della congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari non è consentita la revisione dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili se non evidenziano un vizio giuridico o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Per la conferma di misure cautelari e per ritenere la sussistenza di gravi indizi per reati associativi, il giudice può fondarsi su indizi concatenati quali captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, immagini video e riscontri ripetuti di cessione/attività illecita.
  • La ripetizione temporale di episodi di spaccio e la presenza di consegne periodiche di denaro ai fornitori sono elementi che, anche in via indiziaria, possono dimostrare stabile inserimento e ruolo gestionale in una struttura dedita al traffico di stupefacenti.
  • La circostanza che l'imputata svolga compiti di contabilità o effettui pagamenti non esclude, di per sé, un ruolo di rilievo o promozionale se tali attività sono contestualizzate in una funzione direttiva o di fiducia nell'ambito dell'organizzazione.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare errori di diritto, omissioni logiche manifeste o vizi formali nella motivazione; argomentazioni basate sulla mera diversa interpretazione dei fatti non sono sufficienti.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo congruo il collegamento tra gli indizi e il giudizio di probabile colpevolezza; se la motivazione è coerente e non illogica, il sindacato di legittimità si limita a verificarne la congruità formale e logica.

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