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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21944/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva confermato la mancata applicazione della misura cautelare nei confronti di Longobardi, indiziato per corruzione in atti giudiziari (artt. 318, 319, 321 c.p.). L'accusa è che Longobardi, quale avvocato della parte locatrice, avesse consegnato a un ufficiale giudiziario (Antonio Sellitto) 100 euro quale corrispettivo illecito per assicurarsi la sollecita esecuzione dello sfratto. La Procura ha denunciato vizio di motivazione del Tribunale nella valutazione della gravità indiziaria, rilevando che il provvedimento non ha adeguatamente considerato il contesto sistematico delle analoghe condotte del pubblico ufficiale, il contenuto delle intercettazioni e la compatibilità della somma corrisposta con un patto corruttivo improprio (corruzione per la funzione). Inoltre la Procura ha sottolineato la necessità di dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per rendere ammissibile l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Procura. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse errato nella ricostruzione dell'imputazione provvisoria, travisando la fattispecie (confondendo elementi pertinenti a corruzione propria con la corruzione impropria allocata nel capo d'accusa) e non avendo adeguatamente esaminato il contesto indiziario complessivo. La Corte ha osservato che la corruzione in atti giudiziari impropria non richiede che l'atto del pubblico ufficiale sia contrario ai doveri d'ufficio, ma che sia leso il dovere di imparzialità/terzietà; ha inoltre richiamato che la modestia dell'importo non esclude la rilevanza indiziaria se valutata alla luce del «tariffario» abituale del soggetto e del contesto di reiterate condotte illecite. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio che colmi le carenze e le incongruenze argomentative individuate.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello del pubblico ministero avverso le decisioni che negano la misura cautelare; la Corte richiama che il PM deve rappresentare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per la ammissibilità del ricorso.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione in atti d'ufficio; la Corte interpreta che la forma impropria (per la funzione) è compatibile con la contestazione anche quando l'atto non risulti formalmente contrario ai doveri d'ufficio, purché sia leso il dovere di imparzialità/terzietà.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione propria; la Corte segnala che, anche ove non si configuri la corruzione impropria, le condotte possono comunque rientrare nell'area di rilevanza di art. 319, e quindi non escludere a priori la gravità indiziaria.

  • art. 321 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata in relazione alla contestazione del fatto in concorso tra Longobardi e l'ufficiale giudiziario.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare che la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. non opera nella fattispecie, con consequente obbligo per il PM di esplicitare le esigenze cautelari per rendere ammissibile l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna la mancata misura cautelare per difetto di gravità indiziaria (appello ex art. 310 c.p.p.), deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per evitare l'inammissibilità del ricorso.
  • La corruzione in atti giudiziari impropria (art. 318) può configurarsi anche senza che l'atto del pubblico ufficiale sia formalmente contrario ai doveri d'ufficio: rileva la violazione del dovere di imparzialità e terzietà e l'inserimento dell'azione nella sfera di influenza dell'ufficio.
  • La modesta entità del compenso versato non esclude di per sé la rilevanza indiziaria: il valore economico va valutato nel contesto (abitudini del soggetto, tariffario abituale, continuità di condotte analoghe).
  • Le intercettazioni e le conversazioni devono essere interpretate nel quadro probatorio complessivo; la lettura isolata può essere fuorviante se non rapportata a un contesto di reiterate condotte illecite o a elementi di sistema.
  • Il giudice di merito deve motivare compiutamente il rigetto della gravità indiziaria, affrontando le obiezioni relative alla qualificazione giuridica del fatto (propria vs impropria) e valutando la concreta portata degli elementi indiziari correlati.
  • La presenza di un quadro sistematico di analoghe condotte da parte di un pubblico ufficiale aumenta la probabilità logica dell'esistenza di patti corruttivi e va considerata nella valutazione della gravità indiziaria.

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