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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 465 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'IVA dovuta da un soggetto passivo operante nei servizi di telecomunicazione in caso di risoluzione anticipata del contratto ad opera del cliente. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti del periodo minimo di impegno contrattuale - Qualificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La X*** contestava l’IVA autoliquidata per novembre 2016 sugli importi addebitati ai clienti che risolvevano anticipatamente, per ragioni a loro imputabili, contratti soggetti a un periodo minimo di fedeltà. Sosteneva che tali somme, calcolate in base ai vantaggi promozionali non ancora recuperati e non coincidenti necessariamente con i canoni residui, fossero indennizzi non soggetti a IVA, anziché il corrispettivo di una prestazione. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo dell’8 gennaio 2018, la controversia è stata sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal Tribunale arbitrale tributario portoghese. Le questioni riguardavano anche la rilevanza del fatto che, dopo la cessazione, non vi fossero ulteriori servizi o consumi, che la formula fosse predeterminata per legge e contratto e che l’importo differisse dai canoni che sarebbero maturati.

La decisione

La Corte di giustizia (Nona Sezione), con sentenza nella causa C-43/19, ha dichiarato che gli importi riscossi per la risoluzione anticipata, imputabile al cliente, di un contratto con periodo di fedeltà costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e sono quindi soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112. Il cliente aveva ottenuto il diritto di beneficiare dei servizi e delle condizioni vantaggiose; la somma rappresentava una componente della remunerazione contrattuale e il recupero di parte dei costi e vantaggi concessi. Non è decisivo che la prestazione cessi anticipatamente, che l’importo sia calcolato secondo una formula legale o contrattuale, o che non equivalga ai canoni residui. La Corte non ha disposto sulle spese del procedimento principale, rinviandone la decisione al giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non sono rimborsabili.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

    Una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi di detta disposizione, solo quando tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni: il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio individuabile fornito al destinatario.

    Gli importi di risoluzione anticipata sono imponibili quando costituiscono il corrispettivo effettivo, previsto nel rapporto contrattuale, del diritto del cliente di beneficiare dei servizi e delle condizioni pattuite. La loro qualificazione dipende dalla sostanza economica dell’operazione, non dal nome attribuito loro.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

    La norma individua il presupposto soggettivo dell’IVA: l’imposizione riguarda l’operatore che svolge autonomamente un’attività economica e agisce come soggetto passivo. La decisione non sviluppa una distinta questione interpretativa su questo articolo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 24

    Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

    La fornitura di servizi di telecomunicazione rientra nella categoria delle prestazioni di servizi, purché ricorrano anche le condizioni di imponibilità. Nel caso concreto, il servizio imponibile comprende il diritto del cliente di usufruire delle prestazioni contrattuali, anche se non ne abbia fatto uso.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 73

    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

    Una volta qualificato l’importo come corrispettivo della prestazione, esso rientra nella base imponibile in quanto remunerazione versata dal cliente per l’operazione. La Corte non ha fornito una distinta interpretazione dell’articolo 73 oltre alla qualificazione effettuata ai sensi dell’articolo 2.

Massime di principio

  • Per distinguere un corrispettivo imponibile da un indennizzo non basta il nome attribuito alla somma: occorre verificare il rapporto giuridico, le obbligazioni reciproche e la funzione economica effettiva del pagamento.
  • Se il fornitore ha messo il cliente in condizione di usufruire dei servizi e il pagamento per recesso anticipato costituisce parte della remunerazione concordata, la cessazione dei servizi o l’assenza di consumi successivi non esclude di per sé l’IVA.
  • Il fatto che l’importo sia calcolato in base a una formula prevista dalla legge o dal contratto, sia proporzionato ai vantaggi promozionali non recuperati o differisca dai canoni residui non impedisce che sia corrispettivo imponibile.
  • Un importo può avere natura di corrispettivo anche se mira a recuperare costi sostenuti dal prestatore: è decisivo se, nella realtà economica, integra il prezzo pattuito per le prestazioni e per il diritto del cliente di beneficiarne.

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