Sentenza n. 133/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 20240084119 in data 8 gennaio 2025, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica in relazione alla riqualificazione di una veranda esistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica relativo alla riqualificazione e chiusura di una veranda esistente
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile per il quale aveva ottenuto una concessione edilizia in sanatoria con prescrizione di smontaggio della veranda, ha impugnato il diniego della Soprintendenza fondato sulla trasformazione della veranda da struttura precaria a struttura permanente mediante strutture murarie, con conseguente creazione di un volume utile non sanabile ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004. Ha dedotto, anzitutto, l’incompetenza della Soprintendenza, sostenendo che la disciplina introdotta dal decreto "salva casa" avrebbe attribuito al Comune il compito di acquisire il parere vincolante dell’autorità paesaggistica anche per interventi comportanti la creazione di superfici utili o volumi. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il diniego si fosse limitato a rilevare l’aumento di volume senza valutare il contesto paesaggistico, la possibilità di imporre prescrizioni, la riconducibilità dell’intervento alle ipotesi dell’allegato B della l.r. n. 5/2019 e la possibilità di mantenere l’opera anziché disporne la rimessione in pristino. La ricorrente ha anche richiamato la successiva presentazione di una SCIA per la regolarizzazione urbanistica ai sensi del decreto "salva casa".
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 è precluso quando i lavori abbiano creato nuovi volumi o superfici utili, senza possibilità di distinguere tra volume tecnico e altre tipologie di volume, né tra volume interrato e non interrato. La disposizione, in quanto relativa a un istituto eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il decreto "salva casa" disciplina un procedimento diverso e non incide sull’istanza presentata secondo gli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004; inoltre, la SCIA per la regolarizzazione urbanistica era stata presentata dopo l’adozione del diniego e il Comune ne aveva successivamente disposto l’annullamento, privandola di effetti. È stato quindi escluso il vizio di incompetenza. Quanto ai dedotti difetti di istruttoria e motivazione, il Collegio ha ritenuto che il diniego fondato sull’incremento volumetrico implicasse anche la valutazione dell’insussistenza di ipotesi normative di esenzione, senza necessità di esplicitare le ragioni per cui non fosse stata adottata una decisione favorevole. L’interessato conserva tuttavia l’onere di allegare e provare che l’intervento rientri in una fattispecie esente. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita, essendosi la ricorrente limitata a deduzioni generiche anche dopo l’integrazione documentale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 42/2004
lavori "che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi"
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente per interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi; la disposizione non può essere estesa in via interpretativa e non distingue tra volume tecnico e altro volume, né tra volume interrato e non interrato.
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Disciplina il procedimento di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, applicabile soltanto entro i limiti sostanziali previsti dal comma 4.
art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale base normativa del procedimento di accertamento postumo avviato dalla ricorrente; il procedimento non può comunque superare il limite derivante dalla creazione di nuovi volumi previsto dall’art. 167, comma 4.
art. 36-bis d.l. n. 69/2024, convertito in l. n. 105/2024
La disciplina del decreto "salva casa" concerne un procedimento diverso da quello di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica disciplinato dagli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e non incide sul procedimento già definito dalla Soprintendenza.
art. 3, comma 1, l.r. n. 5/2019
Richiama l’allegato B relativo alle fattispecie di esenzione; la parte interessata deve allegare e provare la riconducibilità dell’intervento a una di tali ipotesi.
art. 3 l. n. 241/1990
Non impone all’amministrazione di esplicitare nel diniego tutte le ragioni per cui non ha adottato una decisione favorevole, quando la motivazione adottata consenta di comprendere il presupposto ostativo e implichi l’insussistenza di ipotesi di esenzione.
Massime di principio
- L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 è precluso ogniqualvolta l’intervento abbia determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l’aumento di quelli legittimamente realizzati, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume, né tra volume interrato e non interrato.
- Poiché l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica costituisce un istituto eccezionale, i relativi presupposti non possono essere ampliati mediante interpretazione estensiva o analogica.
- La disciplina del decreto "salva casa" relativa alla regolarizzazione urbanistica opera nell’ambito di un procedimento distinto e non rende illegittimo il diniego adottato dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di accertamento postumo paesaggistico già definito secondo gli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004.
- Un diniego paesaggistico fondato sull’accertata creazione di un volume può ritenersi motivato anche senza l’esplicita indicazione delle ragioni per cui l’intervento non rientra in ipotesi normative di esenzione, purché il presupposto ostativo sia intelligibile; spetta comunque all’interessato allegare e provare la riconducibilità dell’opera a una fattispecie esente.
- La mera presentazione successiva di una SCIA per la regolarizzazione urbanistica non incide sulla legittimità di un precedente diniego paesaggistico; a maggior ragione, essa è priva di effetti quando sia stata successivamente annullata dal Comune.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →