Cassazione Penale, Sentenza n. 24951/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava tre censure: 1) nullita del capo di imputazione perche la sentenza ha condannato per un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato con il decreto penale (diversa descrizione del coltello, diversa data e luogo di rinvenimento); 2) mancata prova della condotta contestata; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Imperia. Gli altri due motivi sono stati assorbiti. La Corte ha rilevato che la modifica dell'imputazione in udienza ha introdotto un fatto nuovo, diverso da quello per cui era stata esercitata l'azione penale, senza il consenso dell'imputato e in violazione delle disposizioni del codice di procedura penale; ne consegue la nullita assoluta della condanna nella parte relativa al fatto nuovo.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Consente la modifica dell'imputazione quando si tratta di un fatto 'diverso' che non alteri radicalmente l'evento storico o la qualificazione; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la modifica superava questo limite.
art. 518 cod. proc. pen.
Prevede che la modifica dell'imputazione che introduca un fatto 'nuovo' possa avvenire solo con il consenso dell'imputato e senza pregiudizio per la speditezza del procedimento; in mancanza di consenso la modifica non e ammissibile.
art. 522 cod. proc. pen.
Stabilisce la nullita assoluta e insanabile della sentenza di condanna nella parte relativa al fatto nuovo rispetto a quello contestato; tale nullita va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla qualificazione di alcune impugnazioni; è richiamata nel procedimento per definire la natura del gravame.
art. 4, commi 1-3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale che punisce il porto ingiustificato di armi bianche (coltelli); era il titolo di reato contestato nei diversi atti processuali.
precedente giurisprudenziale (Sez. 1, n.11651 del 9/11/1992, Barrago)
Conferma il principio per cui la nullita per fatto nuovo e assoluta e va rilevata d'ufficio, posto che riguarda l'esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra fatto 'diverso' e fatto 'nuovo': il primo puo essere ammesso come modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., il secondo richiede il consenso dell'imputato ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen.
- La modifica in udienza che sostituisca il fatto originario con un episodio distinto e senza consenso comporta la nullita assoluta della sentenza nella parte relativa al fatto nuovo e l'obbligo di trasmettere gli atti al Procuratore per le valutazioni di competenza.
- La nullita per fatto nuovo e insanabile e va rilevata d'ufficio in qualunque stato e grado del processo; quindi i vizi di inquadramento dell'imputazione prevalgono su questioni probatorie o di merito che possono risultare assorbite.
- In presenza di procedimenti iniziati con decreto penale o con contestazioni formali, e fondamentale verificare la corrispondenza tra la fattispecie descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale e l'imputazione dibattimentale; ogni difformita sostanziale deve essere tempestivamente contestata.
- Se si intende modificare l'imputazione per circostanze che incidono sulla natura stessa del fatto, occorre ottenere il consenso dell'imputato o procedere con le forme ordinarie dell'azione penale per evitare nullita insanabili.
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