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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08185/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Con i primi due motivi la difesa deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. quanto all'affermazione di responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. La Corte rileva però che tali censure sono generiche e indeterminate, perché non confrontano in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, non indicano gli specifici elementi posti a base delle critiche e, soprattutto, non considerano che l'imputato aveva reso confessione sulla consumazione del reato. Con il terzo motivo si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione non illogica e ribadisce che, per negarle, il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Quanto alla pena, afferma che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie la motivazione è adeguata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro per censurare la valutazione della responsabilità e della prova; la Corte non accoglie la doglianza perché non specifica e non confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta in aderenza ai criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere, con motivazione congrua.

  • art. 635 c.p.

    È il reato contestato, oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi che censurano la motivazione della sentenza impugnata devono essere specifici, puntuali e autosufficienti; in difetto, e specie se non si confrontano con gli argomenti decisivi della decisione, sono inammissibili.
  • La doglianza sulla responsabilità penale non può limitarsi a formule generiche o assertive, ma deve indicare gli effettivi passaggi motivazionali censurati e gli elementi di fatto o di diritto che li contraddicono.
  • La confessione dell'imputato sul fatto contestato può rendere particolarmente debole, o comunque generica, la censura che nega la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o la ricostruzione della responsabilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La determinazione della pena base e dei relativi aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processualeParticolare tenuità del fatto

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