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Sentenza

Sentenza n. 4252/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) della deliberazione dell’Accademia Navale di Livorno –Direzione Corsi Allievi e Ufficiali –Ufficio Concorsi, prot. M_D MACCAD RG26 n. 2092, del 27.1.2026, a mezzo della quale si è disposta la propria esclusione, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Normale dei Corpi della M.M., indetto con Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE 12025 0001416,del 30 dicembre 2025 (all.to 1); 2) ove occorra, dello stesso Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE 12025 0001416, del 30 dicembre 2025 (art. 2, comma 1) (all.to 2) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di precludere la partecipazione agli Ufficiali in Ferma Prefissata che, pur non avendo maturato un anno di servizio, posseggano i requisiti anagrafici previsti per i “civili”.

Giustizia amministrativa202601685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per la nomina di 18 ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare, nonché, ove occorrente, la clausola del bando relativa ai requisiti di partecipazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, disposta per asserita mancanza dei requisiti di partecipazione. Ha inoltre contestato, in via subordinata, l’interpretazione della disposizione del decreto di indizione del concorso che avrebbe potuto precludere la partecipazione agli ufficiali in ferma prefissata privi di un anno di servizio, anche quando in possesso dei requisiti anagrafici previsti per i candidati civili.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato una nota con cui ha ammesso il ricorrente al concorso e ha contestualmente annullato in autotutela il provvedimento di esclusione. Il TAR ha ritenuto che l’eliminazione dell’atto impugnato avesse integralmente fatto venir meno l’oggetto della controversia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato, accompagnata dalla piena soddisfazione della posizione fatta valere, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ammissione del candidato alla procedura concorsuale e l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione eliminano integralmente l’oggetto del giudizio quando realizzano la piena soddisfazione della pretesa azionata; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’autotutela dell’amministrazione intervenuta nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione ove ricorrano giusti motivi desunti dall’andamento complessivo della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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