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Sentenza

Sentenza n. 1201/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto dell'-OMISSIS-, n. -OMISSIS-/D Area I/ter, notificato alla ricorrente signora -OMISSIS- il 5.9.2022 con il quale la Prefettura di Torino le ha vietato "la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente"; e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, ivi compresa: - la nota del 28.12.2021 con cui, a norma degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, la stessa Prefettura di Torino ha comunicato alla signora -OMISSIS- l'avvio del procedimento per l'emissione del divieto di detenzione delle armi e delle munizioni a norma dell'art. 39 del r.d. 18.6.1931, n. 773.

Giustizia amministrativa202201110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità. Ha contestato che le armi non fossero custodite in condizioni di sicurezza, che sussistesse un rischio di abuso collegato alla frequentazione dell’abitazione da parte dell’ex coniuge ritenuto non affidabile e che la conflittualità con un vicino potesse aggravare tale rischio. Dall’istruttoria risultava che le armi, pur chiuse a chiave in un armadietto, erano collocate in una nicchia aperta, facilmente accessibile a chi conoscesse l’abitazione; le munizioni erano invece visibili su uno scaffale di un armadio a vetrina nella stanza adiacente. L’Amministrazione aveva inoltre valorizzato l’inaffidabilità dell’ex coniuge, la sua assidua frequentazione della casa e il clima conflittuale con il vicino.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Le modalità di custodia delle armi e delle munizioni sono state ritenute, già da sole, sufficienti a giustificare il divieto: la collocazione dell’armadietto in una nicchia aperta e agevolmente accessibile e la visibilità delle munizioni evidenziavano una custodia non adeguatamente sicura. Il giudice ha ritenuto legittimo anche il rilievo degli ulteriori fattori di rischio, costituiti dalla frequentazione dell’abitazione da parte di una persona ritenuta non affidabile e dalla conflittualità di vicinato. In un’ottica preventiva, l’assenza di precedenti penali o di carichi pendenti dei soggetti considerati non affidabili non è decisiva, poiché l’Amministrazione può fondare la valutazione prognostica anche su condotte di leggerezza o insufficiente attenzione nella custodia e sulle concrete circostanze ambientali. La valutazione prefettizia, qualificata come espressione di discrezionalità tecnica, non è apparsa illogica né immotivata. Il carattere non definitivo della misura, essendo possibile una nuova richiesta dopo il periodo previsto dalla legge ove siano adottati adeguati accorgimenti di sicurezza, ha ulteriormente confermato la natura prudenziale del provvedimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente

    La disposizione consente l’adozione di una misura preventiva fondata su una valutazione prognostica dell’affidabilità del detentore e delle concrete condizioni di custodia e rischio, senza necessità di precedenti penali o carichi pendenti.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, senza che il giudice ravvisi specifici vizi partecipativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica del rischio di abuso, senza che siano necessari carichi pendenti o condanne penali a carico dei soggetti che concorrono a determinare il quadro di rischio.
  • Nella valutazione dell’affidabilità del detentore rilevano concretamente le modalità di custodia delle armi e delle munizioni: la collocazione in un luogo facilmente accessibile o la visibilità delle munizioni possono integrare, anche autonomamente, presupposti sufficienti per il divieto.
  • L’Amministrazione può valorizzare, ai fini della prognosi di pericolosità, il complessivo contesto ambientale e relazionale, compresa la frequentazione dell’abitazione da parte di persone ritenute non affidabili e la presenza di conflitti di vicinato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia di affidabilità e rischio resta circoscritto alla verifica dell’istruttoria, dei presupposti, della motivazione e della logicità della decisione; la misura è legittima quando il quadro istruttorio renda non illogica la prognosi preventiva.
  • Il carattere non definitivo del divieto consente all’interessato di presentare una nuova richiesta dopo il periodo previsto dalla legge, dimostrando di avere adottato adeguate misure di sicurezza; ciò è coerente con la natura prudenziale e preventiva della misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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