Ordinanza n. 579/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale n. 125 del 31.3.2025, a firma del Dirigente Settore 6 Pianificazione del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, ing. D. Maiello, e del RUP Arch. G. Russo, con la quale si è disposto: 1) la “conferma dell’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, del provvedimento n. 23465 dell’11.11.2021, per la parte, non rigettata dalla Sentenza TAR Campania n.6350/2024 del 19/11/2024”, a mezzo del quale lo stesso Comune aveva, in precedenza, annullato in autotutela il provvedimento adottato in danno del sig. Cirillo prot. 1528 del 21.1.2020 di annullamento delle pratiche edilizie prot. 274/17, 371/17, 49/17 e 71/19; 2) il “ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, delle opere rilevate sopra descritte di cui alle pratiche edilizie richiamate, eseguite in assenza di atto autorizzativo, nel termine perentorio di novanta giorni”, con avvertimento che “il mancato ripristino “comporterà l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime” e “che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 dell’art.31 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, previa notifica all’interessato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; che l’opera così acquisita, sarà demolita con ordinanza del Dirigente a spese del responsabile dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi e sempre non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” (all. 2); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti afferenti all’istruttoria che ha condotto al rilascio del predetto provvedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 13.01.2026: a) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 31.3.2025, a firma del Dirigente Settore 6 Pianificazione del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, ing. D. Maiello, e del RUP Arch. G. Russo, con la quale si è disposto: 1) la “conferma dell’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, del provvedimento n. 23465 dell’11.11.2021, per la parte, non rigettata dalla Sentenza TAR Campania n.6350/2024 del 19/11/2024”, a mezzo del quale lo stesso Comune aveva, in precedenza, annullato in autotutela il provvedimento adottato in danno del sig. Cirillo prot. 1528 del 21.1.2020 di annullamento delle pratiche edilizie prot. 274/17, 371/17, 49/17 e 71/19; 2) il “ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, delle opere rilevate sopra descritte di cui alle pratiche edilizie richiamate, eseguite in assenza di atto autorizzativo, nel termine perentorio di novanta giorni”, con avvertimento che “il mancato ripristino “comporterà l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime” e “che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 dell’art.31 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, previa notifica all’interessato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; che l’opera così acquisita, sarà demolita con ordinanza del Dirigente a spese del responsabile dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi e sempre non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” ; b) di ogni altro atto preordinato e connesso, ove lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti afferenti all’istruttoria che ha condotto al rilascio del predetto provvedimento e quelli successivamente adottati, ovvero ivi compresi: b.1) la Determina Dirigenziale n. 54702 del 24.11.2025, a firma del Dirigente Settore 6 Pianificazione del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, ing. D. Maiello, e del RUP Arch. G. Russo, con la quale si è disposto: “1. Di rigettare integralmente le osservazioni presentate dal Sig. Giampiero Cirillo con nota prot. n. 39241/2025, in quanto infondate in fatto e in diritto; 5. Di confermare integralmente l’Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 31.03.2025, disponendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento”, nonché di ordinare al predetto sig.. Cirillo “il “ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, delle opere rilevate sopra descritte di cui alle pratiche edilizie richiamate, eseguite in assenza di atto autorizzativo, nel termine perentorio di novanta giorni”, con avvertimento che “il mancato ripristino “comporterà l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime” e “che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 dell’art.31 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, previa notifica all’interessato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; che l’opera così acquisita, sarà demolita con ordinanza del Dirigente a spese del responsabile dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi e sempre non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” (all. 2 al presente rimedio). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.01.2026: a) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 31.3.2025, a firma del Dirigente Settore 6 Pianificazione del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, ing. D. Maiello, e del RUP Arch. G. Russo, con la quale si è disposto: 1) la “conferma dell’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, del provvedimento n. 23465 dell’11.11.2021, per la parte, non rigettata dalla Sentenza TAR Campania n.6350/2024 del 19/11/2024”, a mezzo del quale lo stesso Comune aveva, in precedenza, annullato in autotutela il provvedimento adottato in danno del sig. Cirillo prot. 1528 del 21.1.2020 di annullamento delle pratiche edilizie prot. 274/17, 371/17, 49/17 e 71/19; 2) il “ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, delle opere rilevate sopra descritte di cui alle pratiche edilizie richiamate, eseguite in assenza di atto autorizzativo, nel termine perentorio di novanta giorni”, con avvertimento che “il mancato ripristino “comporterà l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime” e “che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 dell’art.31 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, previa notifica all’interessato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; che l’opera così acquisita, sarà demolita con ordinanza del Dirigente a spese del responsabile dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi e sempre non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”; b) di ogni altro atto preordinato e connesso, ove lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti afferenti all’istruttoria che ha condotto al rilascio del predetto provvedimento e quelli successivamente adottati, ovvero ivi compresi: b.1) la Determina Dirigenziale n. 54702 del 24.11.2025, a firma del Dirigente Settore 6 Pianificazione del Territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, ing. D. Maiello, e del RUP Arch. G. Russo, con la quale si è disposto: “1. Di rigettare integralmente le osservazioni presentate dal Sig. Giampiero Cirillo con nota prot. n. 39241/2025, in quanto infondate in fatto e in diritto; 5. Di confermare integralmente l’Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 31.03.2025, disponendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento”, nonché di ordinare al predetto sig.. Cirillo “il “ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, delle opere rilevate sopra descritte di cui alle pratiche edilizie richiamate, eseguite in assenza di atto autorizzativo, nel termine perentorio di novanta giorni”, con avvertimento che “il mancato ripristino “comporterà l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime” e “che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 dell’art.31 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, previa notifica all’interessato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; che l’opera così acquisita, sarà demolita con ordinanza del Dirigente a spese del responsabile dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi e sempre non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” (all. 2 al presente rimedio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale che ha confermato l'annullamento in autotutela di precedenti titoli o pratiche edilizie e ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, con avviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 125 del 31 marzo 2025, nonché gli atti connessi e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale n. 54702 del 24 novembre 2025, con cui il Comune ha rigettato le osservazioni presentate e confermato l'ordine di demolizione e ripristino. L'ordinanza comunale ha disposto, da un lato, la conferma dell'annullamento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 di un precedente provvedimento relativo alle pratiche edilizie indicate e, dall'altro, il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, entro novanta giorni, con gli effetti previsti in caso di inottemperanza, inclusa l'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della complessità delle questioni sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la complessità delle questioni sottoposte non fosse compatibile con la valutazione sommaria propria della fase cautelare e richiedesse un approfondito esame nel merito. Nelle more, ha ritenuto opportuno preservare la res adhuc integra, sospendendo gli effetti dell'ordinanza comunale e degli atti gravati. La discussione del merito è stata fissata per il 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata dall'amministrazione quale base giuridica della conferma dell'annullamento in autotutela del precedente provvedimento relativo alle pratiche edilizie.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ripristino dello stato dei luoghi
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'ingiunzione di demolizione o ripristino e degli effetti dell'eventuale inottemperanza, compresa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte presentano una complessità incompatibile con il sommario esame proprio della cautela, il giudice può sospendere il provvedimento impugnato per preservare l'integrità della situazione giuridica e materiale fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una definizione anticipata dei singoli motivi di ricorso, quando l'approfondimento delle questioni è riservato alla fase di merito e risulta necessario evitare che l'esecuzione dell'atto produca effetti potenzialmente irreversibili o difficilmente reversibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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