Cassazione Penale, Sentenza n. 7840/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore della Corte territoriale nell'attribuire al ricorrente l'adesione al concordato e, per il vizio motivazionale conseguente (mancata valutazione delle censure indicate), ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Fabrizi Enrico e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava carenza di motivazione della sentenza impugnata perché la Corte territoriale, in modo errato, aveva ritenuto che egli avesse aderito al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. (rinunciando così ai motivi di gravame). In realtà dagli atti risultava che Fabrizi Enrico non aveva accettato il concordato proposto dal Procuratore Generale; ne conseguiva che la Corte non aveva esaminato rilevanti censure presentate dal ricorrente, in particolare: la richiesta di disapplicazione della recidiva a lui contestata, la domanda di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e la questione relativa alla sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma è stata richiamata in quanto disciplina la qualificazione dei reati di cui era accusato il ricorrente; la Corte territoriale aveva operato la qualificazione ai sensi di tale disposizione
codice di procedura penale, art. 599-bis
La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avesse aderito al concordato ex art. 599-bis (con la conseguente rinuncia a far valere alcuni motivi di gravame). La Cassazione ha invece rilevato che tale adesione non risultava dagli atti e che l'errata attribuzione di adesione ha impedito alla Corte territoriale di esaminare motivi effettivamente preservati dal ricorrente, configurando un vizio motivazionale
Massime di principio
- L'adesione al concordato ex art. 599-bis c.p.p. deve risultare in modo chiaro ed esplicito: se non è provata, il giudice non può ritenere che il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione.
- Se il giudice di merito non esamina motivi espressamente dedotti e preservati perché erroneamente ritiene che l'imputato abbia rinunciato (p.es. per aver aderito al concordato), la sentenza è viziata per carenza di motivazione e la Corte di cassazione può annullare con rinvio.
- Le censure relative alla recidiva e alla prevalenza delle attenuanti generiche richiedono una valutazione motivata: l'omessa pronuncia su tali punti costituisce un vizio rilevante.
- La richiesta di sospensione condizionale della pena va valutata esplicitamente; l'omissione di questa valutazione da parte della Corte territoriale può comportare l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare chiaramente le proprie scelte processuali (accettazione o rifiuto del concordato) e, in appello, reiterare le censure che si intendono preservare per evitare equivoci che possano precludere la loro valutazione.
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