Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13597/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p.p., sostenendo in sostanza che non sarebbe stata correttamente applicata la disciplina della prescrizione, anche in rapporto alla recidiva reiterata. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'asserita errata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., censurando la motivazione della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, senza violare il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che in sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito del diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione di merito non presenti evidenti illogicità e si fondi sugli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non dedotta o eccepita nei gradi di merito e nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    La Corte lo richiama come norma indicata nel motivo, ma precisa che la disciplina della prescrizione è regolata, nel ragionamento svolto, anche in rapporto alla recidiva reiterata quale circostanza a effetto speciale che incide sul calcolo del termine.

  • art. 157, comma secondo, c.p.

    La recidiva reiterata incide sul termine prescrizionale minimo del reato.

  • art. 161, comma secondo, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di valutazione per la commisurazione e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte afferma che il giudice di merito deve richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • artt. 129 e 609 comma secondo c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio la prescrizione eventualmente maturata prima della sentenza di appello, se non dedotta nei motivi di ricorso o eccepita in appello.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    La duplice incidenza della recidiva sul computo della prescrizione non viola il divieto di bis in idem sostanziale, poiché la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela di tale disposizione.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, può incidere sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, senza integrare violazione del ne bis in idem sostanziale.
  • In tema di attenuanti generiche, la motivazione del diniego è sufficiente quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevazione d'ufficio della prescrizione eventualmente maturata prima della sentenza di appello, se tale causa estintiva non sia stata dedotta o eccepita tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.