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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48875/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per tentato furto. L'eccezione principale era che Marco Onofri non sarebbe stato legittimato a sporgere querela perché, nella sua qualità di collaboratore familiare e genero della titolare dell'hotel, non sarebbe titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata sui locali e sui beni custoditi; pertanto la qualificazione della sua posizione come "possessore" e la conseguente legittimazione a proporre querela sarebbero errate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui Onofri aveva una relazione di fatto con i locali e con i beni custoditi (posizione qualificata di fatto), sicché era persona offesa e legittimata a querelare; ha inoltre chiarito che il principio di legittimazione derivante dal possesso di fatto (richiamato nella pronuncia di Sez. U. n. 40354/2013) non è limitato ai soli esercizi commerciali come i supermercati ma è applicabile anche al caso di una struttura alberghiera. La decisione di merito non è stata ritenuta travisata nei termini necessari per la cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Censura per vizio di motivazione: la doglianza in cassazione deve mostrare vizi della motivazione o travisamento della prova per giustificare l'annullamento.

  • Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio), Rv.255975

    Principio di diritto secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto comprende anche il possesso inteso come relazione di fatto; il possessore di fatto, anche senza titolo giuridico, è persona offesa e legittimata a proporre querela. Nel caso esaminato tale principio è stato applicato anche oltre l'ambito dei supermercati, a una struttura alberghiera.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 conv. con legge 18/12/2020, n.176

    Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta e delle conclusioni in Cassazione (regole procedurali sulle modalità delle conclusioni).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa), Rv.268360

    Richiama il principio per cui il travisamento della prova deve essere dedotto e provato in modo rituale in Cassazione per ottenere il sindacato sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La qualifica di "persona offesa" e la legittimazione a proporre querela possono derivare non solo dalla titolarità giuridica ma anche da una posizione di fatto di possesso o disponibilità sui beni: collaboratori, familiari che gestiscono o custodiscono i beni possono essere considerati possessori di fatto.
  • Il principio giurisprudenziale che riconosce la legittimazione del possessore di fatto non è limitato a specifici tipi di esercizi (es. supermercati) ma si applica ogniqualvolta emerga una relazione di fatto qualificata con i beni oggetto del reato.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova compiuta in sede di merito è limitato: per ottenere l'annullamento per travisamento è necessario dedurre e dimostrare specificamente l'errore nella valutazione probatoria; mere contestazioni logiche o alternative non sono sufficienti.
  • Chi impugna per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) deve articolare con precisione in che cosa consista il difetto motivazionale o il travisamento della prova; in assenza di ciò il ricorso è destinato al rigetto.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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