Sentenza n. 975/2026 - Torino, Sezione 2
per la condanna ex art. 30, comma 5, del CPA del Comune di Torino al risarcimento del danno conseguente all'illegittima revoca dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 4262 del 16.11.2020, la cui illegittimità è stata accertata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6855 del 4.8.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa consistente nell'illegittima revoca dell'aggiudicazione di un servizio di nido d'infanzia, già annullata in sede giurisdizionale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'aggiudicazione di una procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio pubblico di nido d'infanzia. L'illegittimità della revoca era stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato, che aveva escluso l'esistenza di un obbligo dichiarativo dell'aggiudicataria relativo a una precedente revoca di affidamento intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e durante la riedizione della sola fase di verifica dell'anomalia. Il giudice d'appello aveva inoltre rilevato il difetto di motivazione sulla gravità dell'illecito professionale e sulla sua incidenza sull'affidabilità dell'impresa, nonché la sproporzione attribuita alla mancata partecipazione dell'impresa al procedimento di revoca. Nel giudizio risarcitorio la ricorrente ha domandato il ristoro complessivo di € 1.359.928,98, comprendente lucro cessante, danno curricolare, costi di partecipazione alla gara, perdita di ulteriori chance di aggiudicazione e danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione commerciale.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Comune quanto all'an debeatur, ritenendo sussistenti la condotta antigiuridica, l'evento dannoso, la lesione dell'interesse al conseguimento dell'aggiudicazione e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non. In materia di appalti ha ritenuto non necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo della pubblica amministrazione. La domanda è stata però accolta solo parzialmente nella quantificazione. È stato riconosciuto il lucro cessante di € 28.000, pari all'utile dichiarato dall'impresa in sede di verifica dell'anomalia (€ 14.000 annui per la durata biennale dell'affidamento), escludendo l'utile relativo alla proroga annuale, meramente opzionale e non attivata neppure nei confronti del gestore subentrato. È stato riconosciuto il danno curricolare nella misura del 5% del lucro cessante, pari a € 1.400. Dal totale è stato detratto, in via equitativa, il 25% del lucro cessante (€ 7.350) a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum, ritenendo non superata la presunzione che un'impresa organizzata professionalmente abbia utilizzato o avrebbe potuto utilizzare risorse e mezzi in altre attività. Il danno complessivo è stato quindi liquidato in € 22.050. Sono stati esclusi i costi di partecipazione alla gara, perché ordinariamente sopportati dall'impresa e non cumulabili con il risarcimento per mancata aggiudicazione; il danno da perdita di ulteriori chance, per difetto di nesso causale, essendo le altre esclusioni riconducibili a ragioni diverse; il danno non patrimoniale, per insufficienza di allegazioni e prove. Sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva accertato l'illegittimità, nonché interessi legali sulla somma liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Consente di proporre la domanda risarcitoria entro il termine indicato dalla norma dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che ha accertato l'illegittimità del provvedimento.
art. 30 c.p.a.
Fondamento dell'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi e riferimento, insieme agli artt. 40 e 124 c.p.a., all'onere di prova dell'an e del quantum del danno.
art. 40 c.p.a.
Richiamato per il principio secondo cui il danneggiato deve allegare e provare gli elementi della domanda risarcitoria.
art. 124, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 30 e 40 c.p.a., per l'onere probatorio in materia di danno da mancata aggiudicazione.
art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
La precedente sentenza del Consiglio di Stato ha escluso che l'aggiudicataria fosse tenuta a dichiarare, nella fase di riedizione della verifica dell'anomalia, la precedente revoca intervenuta dopo la scadenza del termine per le offerte; la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto valutare e motivare la gravità e rilevanza dell'illecito professionale.
art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016
La stazione appaltante può verificare in proprio, in qualunque momento della procedura, la permanenza dei requisiti generali e adottare le conseguenze previste ove emergano fatti sopravvenuti, senza che ciò imponga uno specifico obbligo dichiarativo post-aggiudicazione.
art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016
Richiamato in relazione alla sottoscrizione del patto di integrità nell'ambito del soccorso istruttorio; il patto non può introdurre obblighi dichiarativi contrari alla disciplina normativa.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa soltanto quando sia impossibile o estremamente difficile provare precisamente l'ammontare del danno; è stata utilizzata per il danno curricolare e per l'aliunde perceptum vel percipiendum.
art. 1227, comma 2, c.c.
Impone al danneggiato di non aggravare il danno e concorre a giustificare la detrazione dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
art. 2697, comma 1, c.c.
In materia risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo: l'impresa deve provare l'utile concretamente conseguibile e gli altri elementi del danno, salva la prova anche presuntiva.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo tipico dell'azione di annullamento non si applica con la stessa ampiezza all'azione risarcitoria, nella quale prevale il principio dispositivo.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
La valutazione di affidabilità deve essere fondata sulla gravità e significatività del fatto professionale e sulla sua concreta incidenza sul rapporto fiduciario, non sulla mera omissione informativa o sulla mancata collaborazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe con riferimento alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- In materia di appalti pubblici, il risarcimento per illegittima mancata aggiudicazione o illegittima revoca dell'aggiudicazione presuppone l'accertamento della condotta antigiuridica, del danno ingiusto, del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non e della spettanza prognostica del bene della vita; secondo la decisione, la responsabilità della pubblica amministrazione ha natura oggettiva e non richiede la prova della colpa o del dolo dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Il danno da mancata aggiudicazione comprende, se provati, il lucro cessante corrispondente all'utile dell'esecuzione e il danno curricolare; non comprende automaticamente né i costi di partecipazione alla gara, ordinariamente sopportati dall'impresa, né una percentuale forfettaria del valore a base d'asta.
- Nell'azione risarcitoria per mancata aggiudicazione il principio dispositivo opera pienamente: l'impresa deve allegare e provare l'utile concretamente conseguibile e il danno curricolare, potendo ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre la liquidazione equitativa è possibile solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà di prova puntuale.
- In assenza di prova contraria, può presumersi che un'impresa professionalmente organizzata abbia riutilizzato o avrebbe potuto riutilizzare mezzi e personale in altre commesse; il relativo aliunde perceptum vel percipiendum può quindi essere detratto dal lucro cessante, anche in via equitativa, per evitare un'indebita locupletazione.
- La perdita dell'utile relativo a una proroga contrattuale non è risarcibile quando la proroga costituisca un'opzione rimessa alla scelta discrezionale della stazione appaltante e non vi siano elementi per ritenere che sarebbe stata effettivamente esercitata.
- Il giudizio risarcitorio relativo a ulteriori occasioni di aggiudicazione richiede la prova del nesso causale tra l'atto illegittimo e la perdita delle specifiche chance; tale nesso manca quando le ulteriori esclusioni siano state disposte per ragioni autonome e diverse da quelle poste a fondamento dell'atto illegittimo.
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