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Sentenza

Sentenza n. 4517/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - della determina n. 1586 del 13 agosto 2026, pubblicata il 14 agosto 2026, avente ad oggetto “Esito della gara europea a procedura aperta multilotto ai sensi degli artt. 14 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di dispositivi per la chirurgia del sistema liquorale cranio-spinale occorrente alla S.C. di Neurochirurgia, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi - gara aggregata tra l’ASST Ovest Milanese in qualità di capofila e varie aziende sanitarie mandanti”, con la quale la Stazione appaltante, A.S.S.T. Ovest Milanese, ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 14 (C.I.G.: B9BF48A740) relativo a “sistema di derivazione ventricoloperitoneale o ventricoloatriale con valvola di tipo meccanico programmabile”, del valore globale di € 1.863.000,00, alla società Gi.Mi. Medical S.r.l.; - dei verbali del 4 febbraio 2026, del 9 febbraio 2026, del 9 marzo 2026, del 23 marzo 2026, del 13 aprile 2026, del 20 aprile 2026, del 16 luglio 2026 e del 29 luglio 2026, relativi alle sedute riservate di esperimento della procedura aperta; - e/o per l’accertamento della nullità del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, e in particolare dell’art. 2.1 di quest’ultimo, nella parte in cui prevedono insindacabili giudizi della Stazione appaltante sull’idoneità all’uso e la conformità tecnica dell’offerta, e tutti i documenti ivi allegati e connessi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a detti provvedimenti; - nonché per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro e riserva di formulare domanda di risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202603194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo la proposizione del giudizio, con determina del 2 ottobre 2026 la stazione appaltante ha annullato d’ufficio gli atti impugnati e ha aggiudicato il Lotto 14 alla ricorrente. Venuta meno ogni ulteriore ragione per decidere la controversia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Spese compensate tra tutte le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 14 della gara per la fornitura di sistemi di derivazione ventricoloperitoneale o ventricoloatriale con valvola meccanica programmabile all’impresa poi risultata aggiudicataria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 14, del valore globale di € 1.863.000,00, sostenendo che le offerte dell’aggiudicataria e della seconda classificata non rispettassero le caratteristiche minime e le prescrizioni della lex specialis. Ha dedotto violazioni di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ha contestato inoltre le previsioni del disciplinare e del capitolato che attribuivano alla stazione appaltante giudizi ritenuti insindacabili sull’idoneità all’uso e sulla conformità tecnica delle offerte. Ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e dichiarato la disponibilità al subentro, con riserva di domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

    Il giudice può definire con sentenza succintamente motivata la controversia chiamata in camera di consiglio per la domanda cautelare quando la decisione è agevole in rito o nel merito, ricorrono i presupposti indicati e il contraddittorio è completo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, l’amministrazione annulla d’ufficio gli atti contestati e adotta un nuovo provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, il venir meno della controversia giustifica la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i motivi originari.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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