Sentenza del 25/11/2019 n. 2154 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011. Secondo il Comune, l'Istituto gestiva nell'immobile di Imola un asilo nido, una scuola dell'infanzia e un doposcuola con modalità commerciali, poiché richiedeva rette alle famiglie e tali rette coprivano una parte significativa dei costi, pari al 49,70% nel 2010 e al 57,77% nel 2011. L'Istituto sosteneva invece di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), e comma 2-bis, del d.lgs. n. 504/1992, allora applicabile alle attività che non avessero esclusivamente natura commerciale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, per gli anni 2010 e 2011, dovesse applicarsi il testo dell'art. 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504/1992, secondo cui l'esenzione spettava alle attività non aventi esclusivamente natura commerciale, senza poter applicare retroattivamente il criterio più restrittivo delle modalità non commerciali introdotto nel 2012. La successiva decisione della Commissione europea, che aveva escluso il recupero dell'imposta, aveva fatto venir meno la necessità di disapplicare la norma nazionale. Inoltre, le rette coprivano soltanto circa metà dei costi e non risultava che fossero commisurate ai prezzi di mercato o che le perdite fossero occasionali; pertanto erano considerate contributi al servizio e non corrispettivi commerciali. L'esenzione ICI è stata quindi riconosciuta. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992
Prevede l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti indicati dalla norma per lo svolgimento di attività rilevanti, tra cui quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Art. 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 39 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 248/2006
L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Per gli anni 2010 e 2011 l'esenzione si applicava quando l'attività non era esclusivamente commerciale; non era necessario dimostrare, secondo il criterio introdotto successivamente, che fosse svolta integralmente con modalità non commerciali.
Art. 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dal d.l. n. 1/2012
Dal 2012 il legislatore ha adottato un criterio più restrittivo, subordinando l'esenzione allo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali. Tale criterio non è stato applicato retroattivamente agli anni oggetto della controversia.
Art. 2195 del codice civile
La sentenza lo richiama per individuare l'attività economica organizzata qualificabile come commerciale. Il pagamento di rette non basta, da solo, a configurare un'impresa commerciale, soprattutto quando le rette coprono solo una parte dei costi e il servizio è erogato senza una logica economica di mercato.
Decisione della Commissione europea n. 2013/284/UE del 19 dicembre 2012
La Commissione europea ha escluso l'obbligo dell'Italia di recuperare l'ICI non riscossa, facendo venir meno, per il periodo passato, la necessità di disapplicare la disciplina nazionale allora vigente.
Massime di principio
- Per individuare il regime fiscale applicabile occorre fare riferimento alla norma vigente nel periodo d'imposta, salvo una chiara disposizione retroattiva; un criterio più restrittivo introdotto successivamente non può essere applicato automaticamente agli anni precedenti.
- Quando la legge prevede l'esenzione per attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non è sufficiente dimostrare che l'ente richieda una retta o un contributo: occorre verificare se l'attività sia effettivamente svolta secondo una logica di mercato.
- La copertura parziale dei costi tramite rette, soprattutto se le rette non risultano allineate ai prezzi di mercato e le perdite non sono occasionali, può indicare che i pagamenti costituiscono contributi al servizio e non corrispettivi commerciali.
- La natura non commerciale deve essere valutata considerando complessivamente struttura dei costi, entità delle rette, eventuale concorrenza, modalità di erogazione, finalità dell'ente e rapporto tra ricavi e costi; il solo pagamento da parte degli utenti non è decisivo.
- Le pronunce giurisprudenziali e i principi europei non possono sostituire il testo chiaro della norma nazionale quando, per il periodo considerato, non sussiste più una necessità effettiva di disapplicarla.
- Per controversie analoghe è essenziale documentare analiticamente costi, rette, criteri di determinazione dei prezzi, eventuali contributi pubblici o privati e l'assenza di una gestione orientata al mercato.
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