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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alla documentazione concernente un’ordinanza di demolizione di un manufatto situato su terreno confinante

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso documentale, trasmessa via PEC il 28 gennaio 2026, chiedendo la visione e l’estrazione di copia della documentazione relativa a un’ordinanza di demolizione riguardante un manufatto edificato su un terreno confinante con il proprio. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione e nonostante ripetuti solleciti, il ricorrente ha chiesto al Segretario generale l’esercizio dei poteri sostitutivi e ha quindi impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto formatosi il 27 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all’esibizione dei documenti, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha nominato un commissario ad acta, il quale ha riscontrato l’istanza di accesso il giorno successivo alla notificazione del ricorso. Poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata così soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere all’esame nel merito del diritto di accesso o della legittimità del silenzio-rigetto. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in ragione del fatto che il riscontro è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e nonostante i ripetuti solleciti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La mancata risposta dell’amministrazione all’istanza di accesso entro il termine previsto determina la formazione del silenzio-rigetto, impugnabile secondo le forme previste.

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso ex art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale è stato utilizzato per impugnare il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e chiedere l’accertamento del diritto nonché l’ordine di esibizione dei documenti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione e della previsione di strumenti sostitutivi in caso di mancata esecuzione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato avverso il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, l’amministrazione o un commissario ad acta fornisce il riscontro richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: se il riscontro interviene solo dopo la notificazione del ricorso e a seguito di precedenti solleciti rimasti senza esito, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • La nomina di un commissario ad acta e il successivo riscontro dell’istanza possono determinare la soddisfazione della pretesa di accesso anche dopo la proposizione del ricorso, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’accertamento del diritto e sull’ordine di esibizione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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