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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-444/25

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 10 giugno 2026. — Staatssecretaris van Financiën contro Fiscale Eenheid Stichting X c.s. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’IVA – Soggetti passivi – Gruppo IVA – Articolo 11 della direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2006/112 – Prestazioni di un gruppo IVA fornite da un membro di tale gruppo che non soddisfa tutte le condizioni di esenzione. — Causa T-444/25

Giurisprudenza europea62025TJ0444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, investito in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiarito come si coordinano il regime del gruppo IVA e le esenzioni per attività di interesse pubblico in materia sanitaria e socio-assistenziale. Ha stabilito che il "velo" del gruppo IVA non consente di trasferire al livello del gruppo requisiti soggettivi che la direttiva collega al prestatore concreto del servizio. Di conseguenza, le esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), spettano solo se il membro che effettua la prestazione soddisfa personalmente tutte le condizioni previste.

Gruppo IVA e esenzioni IVA per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali: le condizioni soggettive vanno verificate in capo al membro del gruppo che materialmente presta il servizio, non basta che un altro membro del gruppo le soddisfi.

La questione giuridica

Se, quando il soggetto passivo è un gruppo IVA ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, le esenzioni per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), possano applicarsi anche se il servizio è reso da un membro del gruppo che, considerato singolarmente, non soddisfa tutte le condizioni soggettive dell’esenzione; e, in caso negativo, se basti che tali condizioni siano soddisfatte da un solo membro del gruppo ai fini anche dell’eventuale condizione di non ricerca del profitto di cui all’articolo 133, lettera a).

Principio di diritto

L’articolo 11 della direttiva IVA, letto con l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), dev’essere interpretato nel senso che un gruppo IVA può beneficiare delle esenzioni per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali solo se il servizio è reso a terzi da un membro del gruppo che, preso individualmente, soddisfa tutte le condizioni richieste dall’esenzione, incluse quelle relative al riconoscimento dell’istituto o organismo prestatore; non è sufficiente che tali requisiti siano soddisfatti da un diverso membro del gruppo. La seconda questione resta assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 133, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Gruppo IVA e esenzioni per attività sanitarie e socio-assistenziali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Hoge Raad der Nederlanden sulla portata del regime del gruppo IVA rispetto alle esenzioni previste per prestazioni di assistenza sanitaria e sociale dalla direttiva 2006/112/CE. Il caso concerne un gruppo IVA olandese composto da fondazioni e società che operano nel settore delle cure a persone con disabilità intellettive.

Fatti e procedimento principale

L’entità fiscale X era un gruppo IVA costituito da due fondazioni e tre società a responsabilità limitata. Solo una delle fondazioni era riconosciuta come organismo idoneo ai fini delle esenzioni nazionali che recepiscono l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva IVA. Una società del gruppo, la società Y, prestava servizi di sorveglianza a distanza, giorno e notte, delle persone con disabilità intellettiva residenti in strutture assistenziali o in altre forme abitative.

Per il periodo 1° aprile-30 giugno 2016 il gruppo aveva versato l’IVA su tali servizi, poi contestata sostenendo che le prestazioni fossero esenti. L’amministrazione fiscale olandese negava l’esenzione perché la società Y, che materialmente effettuava i servizi, non era riconosciuta come istituto o organismo avente i requisiti richiesti. La Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch aveva invece ritenuto sufficiente che un solo membro del gruppo fosse riconosciuto, facendo leva sull’unitarietà del gruppo IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate tra loro;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva IVA, relativo alle esenzioni per ospedalizzazione, cure mediche, assistenza e previdenza sociale;
  • l’articolo 133, lettera a), che consente di subordinare le esenzioni per organismi diversi dagli enti pubblici alla mancanza di ricerca sistematica del profitto.

Questione interpretativa

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la qualifica di gruppo IVA consenta di verificare le condizioni soggettive dell’esenzione a livello del gruppo nel suo complesso, anziché in capo al singolo membro che presta il servizio. In via subordinata, domandava se, in presenza della condizione nazionale di non lucro, fosse sufficiente che un solo membro del gruppo la soddisfacesse.

Ragionamento della Corte

Il Tribunale osserva anzitutto che il regime del gruppo IVA, previsto dall’articolo 11, ha finalità di semplificazione amministrativa e di prevenzione di abusi, ma non modifica la natura delle condizioni specifiche previste dalle esenzioni dell’articolo 132. Una volta istituito il gruppo, i singoli membri non sono soggetti passivi distinti ai fini IVA; tuttavia, ciò non significa che il riconoscimento richiesto dalle esenzioni possa essere spostato dal prestatore concreto al gruppo in quanto tale.

La Corte valorizza il tenore letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), che fa riferimento a "istituti" e "organismi" debitamente riconosciuti e non alla nozione di "soggetto passivo" dell’articolo 11. Le esenzioni in questione, essendo deroghe al principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente. Tale interpretazione non può però svuotarne l’effetto utile.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che le esenzioni sono riservate ad attività di interesse pubblico e che il riconoscimento dell’istituto o dell’organismo serve proprio a garantire che il beneficio spetti solo a operatori che svolgono attività corrispondenti alle finalità della norma. Se fosse sufficiente il riconoscimento di un membro diverso da quello che effettua la prestazione, verrebbero compromessi sia la logica della disposizione sia la neutralità fiscale, poiché operatori che svolgono le medesime prestazioni sarebbero trattati in modo diverso solo per la loro appartenenza a un gruppo IVA.

Quanto all’articolo 133, la Corte non si pronuncia separatamente sulla seconda questione, perché assorbita dalla risposta alla prima. Resta quindi fermo che anche eventuali condizioni ulteriori, come l’assenza di ricerca sistematica del profitto, devono essere valutate in relazione al membro che materialmente presta il servizio, se lo Stato membro le ha previste per l’esenzione.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che un gruppo IVA può beneficiare delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), solo quando le prestazioni siano rese a terzi da un membro del gruppo che soddisfi esso stesso tutte le condizioni di applicazione, comprese quelle soggettive relative al riconoscimento come istituto di cure mediche o organismo avente carattere sociale. La seconda questione non richiede risposta autonoma.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per operatori sanitari, socio-assistenziali e per i consulenti fiscali che assistono gruppi IVA: l’appartenenza a un gruppo non consente di "cumulare" i requisiti personali di esenzione tra diversi membri. Occorre verificare in concreto quale soggetto rende la prestazione esente e se quel soggetto possiede, da solo, tutti i presupposti richiesti dalla normativa nazionale di recepimento e dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieivagruppo ivaesenzioni fiscaliassistenza e cura sanitariaassistenza e previdenza sociale

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