Cassazione Civile, Ordinanza n. 03363/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per due addebiti: assenza ingiustificata protratta per oltre venti giorni e coinvolgimento in una rete criminale dedita al traffico di stupefacenti, con richiamo anche a un furto avvenuto nel supermercato presso cui il lavoratore operava. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto legittimo il recesso soprattutto per la mancata comunicazione scritta dell'assenza entro il termine previsto dal contratto collettivo del terziario, escludendo che la detenzione cautelare esonerasse il lavoratore dall'onere di far pervenire comunque la giustificazione, anche tramite il proprio legale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 222 e 225 del c.c.n.l. Terziario in relazione all'art. 1218 c.c.: con il primo ha sostenuto che non fosse necessaria la comunicazione scritta per rendere nota l'assenza; con il secondo ha contestato la coerenza della motivazione, assumendo che la custodia cautelare fosse incompatibile con l'obbligo di prestazione e che la società non avesse allegato alcun concreto pregiudizio organizzativo. La Corte ha dichiarato il primo motivo improcedibile per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo e comunque inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva, fondata sulla mancata trasmissione della giustificazione scritta nei termini. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha chiarito che la decisione impugnata non negava che la detenzione potesse impedire la prestazione lavorativa, ma affermava che non era stata provata l'impossibilità di far pervenire la giustificazione scritta dell'assenza, obbligo distinto da quello di eseguire la prestazione. Sono state inoltre ritenute inidonee le censure nuove o non specificamente localizzate negli atti di merito e quelle non rispettose dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo non superate le rationes decidendi della sentenza di appello: da un lato, l'improcedibilità e l'inammissibilità della censura sulla interpretazione del contratto collettivo per omesso deposito del testo integrale e per mancato confronto con la reale motivazione della decisione; dall'altro, l'infondatezza della doglianza relativa alla detenzione cautelare, perché il lavoratore non ha dimostrato l'impossibilità di far pervenire per iscritto la giustificazione dell'assenza entro il termine previsto. La parte soccombente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'inadempimento; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma lo considera nel quadro della censura relativa all'obbligo di giustificazione dell'assenza.
art. 222 c.c.n.l. Terziario
prevede, salvo legittimo impedimento e fermo restando l'obbligo di immediata notizia dell'assenza, la giustificazione scritta dell'assenza presso l'azienda entro il termine previsto; la Corte valorizza questo obbligo come ratio decisiva.
art. 225 c.c.n.l. Terziario
richiamato insieme all'art. 222 c.c.n.l. come base contrattuale delle censure del ricorrente, senza autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
la mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo rende improcedibile il motivo che ne lamenta l'erronea interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale non è configurato come autonoma ragione di ricorso se non nei limiti dell'anomalia motivazionale estrema; nella specie non è stata denunciata una motivazione apparente.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure; la doglianza su fatti asseritamente dedotti in appello è stata ritenuta non specifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un contratto collettivo, il ricorrente deve depositarne il testo integrale ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; in difetto il motivo è improcedibile.
- La critica in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca una motivazione diversa da quella realmente posta a base della decisione.
- L'obbligo di giustificare l'assenza dal lavoro e l'obbligo di prestare attività lavorativa sono piani distinti: anche quando la prestazione sia impedita, può permanere l'onere di comunicare tempestivamente e nelle forme previste contrattualmente l'assenza.
- Se il contratto collettivo impone una giustificazione scritta entro un termine, spetta al lavoratore provare l'assoluta impossibilità di farla pervenire al datore di lavoro; la sola allegazione di una condizione personale impeditiva non basta.
- In cassazione non sono utilmente scrutinabili censure fondate su questioni nuove, se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia dedotte.
- La deduzione di una comunicazione effettuata tramite terzi è irrilevante se la fonte regolatrice richiede espressamente una comunicazione scritta e se tale circostanza non è stata specificamente allegata e provata nei termini processuali dovuti.
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