Sentenza n. 371/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensiva: -del Provvedimento prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato -a seguito di accesso agli atti- con pec del 5-12-2025, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il rifiuto dell’istanza di aggiornamento del Titolo in godimento, trasmessa a mezzo assicurata n.-OMISSIS- dell’8-4-2023, con contestuale ritiro della Ricevuta di presentazione dell’assicurata postale nr.-OMISSIS- e del Permesso di Soggiorno n.-OMISSIS-; -del Provvedimento prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato -a seguito di accesso agli atti- con pec del 5-12-2025, in parte qua il Questore della Provincia di Foggia, dopo aver decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo ed il rifiuto dell’aggiornamento, non le ha rilasciato, come prescritto dall’art. 9 co.9 del D.Lgs 286/98, un ordinario permesso di soggiorno né si è tampoco espresso sull’insussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per rilasciarlo; -di tutti gli atti precedenti, seguenti e comunque connessi a quello impugnato, ivi compresa -ove occorra- la Nota Pec -OMISSIS- con cui la Questura di Foggia, lungi dal prendere posizione sul rilascio dell’ordinario pds, si è limitata sic et simpliciter ad invitare la ricorrente a formulare nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo presso la Questura di -OMISSIS-, territorialmente competente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, diniego dell’aggiornamento del titolo e mancata valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva presentato domanda di aggiornamento. La Questura aveva avviato il procedimento di revoca per l’assenza dal territorio dell’Unione europea protrattasi per oltre dodici mesi e, precisamente, per cinque anni, sei mesi e ventinove giorni, assegnando un termine per le osservazioni. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento finale era stato adottato nell’ultimo giorno utile per presentare le osservazioni, senza attendere l’istanza di accesso agli atti presentata nella stessa data; che, durante il procedimento, aveva comunicato il trasferimento della propria residenza in altra provincia, con conseguente necessità di valutare la competenza territoriale e di trasmettere gli atti all’ufficio competente; che la Questura aveva omesso di verificare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ordinario ad altro titolo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998; che la revoca non poteva operare automaticamente per il solo decorso del periodo di assenza, senza considerare i gravi e comprovati motivi dell’assenza, la situazione complessiva, i legami familiari e il grado di inserimento nel territorio nazionale. L’Amministrazione ha sostenuto il carattere automatico e vincolato della revoca, l’irrilevanza dei vizi procedimentali ai sensi dell’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990 e l’impossibilità di rilasciare un diverso titolo per ragioni di competenza territoriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che la Questura di Foggia fosse competente ad avviare e condurre il procedimento, poiché era l’amministrazione del luogo di dimora della ricorrente al momento della domanda di aggiornamento e dell’avvio del procedimento. Tuttavia, il trasferimento della residenza comunicato nelle osservazioni costituiva un elemento nuovo che la Questura avrebbe dovuto valutare prima della decisione finale, sia quanto alla competenza, sia quanto agli ulteriori accertamenti necessari per verificare l’eventuale rilascio di un permesso ad altro titolo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale omissione escludeva il carattere integralmente vincolato del provvedimento, essendo rimasta inesplorata una componente discrezionale essenziale. Il giudice ha inoltre ravvisato la violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990: la decisione era stata adottata nell’ultimo giorno utile per le osservazioni e la Questura non aveva atteso di esaminare l’istanza di accesso agli atti presentata nella stessa data e funzionale alla partecipazione procedimentale. Il contraddittorio era stato così concretamente azzerato. La sanatoria prevista dall’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 è stata ritenuta inapplicabile, poiché il provvedimento presentava profili di discrezionalità e non era dimostrato che avrebbe necessariamente avuto lo stesso contenuto. La ricorrente resta facoltizzata a presentare una nuova domanda alla Questura territorialmente competente, che dovrà valutare l’istanza di aggiornamento e l’eventuale sussistenza dei presupposti per ulteriori titoli di soggiorno. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
La Questura aveva fondato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sull’assenza della titolare dal territorio dell’Unione europea per oltre il periodo previsto dalla norma; il giudice ha escluso che tale circostanza consentisse di omettere ogni valutazione sugli ulteriori elementi emersi nel procedimento.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
In caso di revoca o venir meno dei presupposti del permesso di soggiorno di lungo periodo, l’amministrazione deve valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, tenendo conto degli elementi rilevanti emersi nel procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non può essere adottato in modo da rendere meramente apparente il termine assegnato per le osservazioni; l’amministrazione deve consentire una partecipazione procedimentale effettiva e valutare gli elementi tempestivamente presentati dall’interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria del vizio procedimentale non opera quando il provvedimento conserva profili di discrezionalità e l’amministrazione non dimostra che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del procedimento di revoca di un titolo di soggiorno, l’interessato comunica il trasferimento della propria residenza, l’amministrazione procedente deve valutare tale circostanza prima dell’adozione del provvedimento finale, sia ai fini della competenza territoriale sia ai fini degli ulteriori accertamenti necessari per l’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anche quando dipenda dall’accertata assenza prolungata dal territorio dell’Unione europea, non esonera l’amministrazione dall’esaminare gli ulteriori elementi rilevanti emersi nel procedimento e dalla verifica della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
- La violazione del contraddittorio procedimentale derivante dall’adozione del provvedimento nell’ultimo giorno utile per le osservazioni, senza consentire l’esame degli elementi tempestivamente acquisiti o dell’istanza di accesso agli atti funzionale alla partecipazione, non è sanabile ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 quando il provvedimento presenta componenti discrezionali e il suo contenuto non è necessariamente predeterminato.
- L’amministrazione non può qualificare come integralmente vincolato un provvedimento di revoca quando, oltre all’accertamento del presupposto legale della revoca, residuano valutazioni sulla situazione personale dell’interessato, sulla competenza territoriale sopravvenuta e sull’eventuale rilascio di un diverso titolo amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 647/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →