Cassazione Civile, Ordinanza n. 02181/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due sorelle comproprietarie di un fabbricato: una lamentava che l'altra avesse installato due videocamere di sorveglianza in modo da riprendere anche la sua abitazione, i familiari e i frequentatori della stessa, in asserita violazione della normativa privacy, chiedendo l'accertamento dell'illiceità dell'impianto, la rimozione delle telecamere e il risarcimento del danno. La convenuta contestava la domanda e proponeva riconvenzionale per ottenere il ripristino della funzionalità automatica del cancello comune. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina UE e nazionale sulla privacy e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che le telecamere fossero ruotabili a 360 gradi e che mancasse il consenso, non potendo la sicurezza prevalere sulla riservatezza; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c. per aver ammesso testimoni interessati e omessa pronuncia sul punto; 3) violazione dell'art. 833 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale, negando la configurabilità di atti emulativi e contestando l'ordine di ripristino del cancello; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, subordinata all'accoglimento delle altre censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la formale veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, ricordando che la valutazione delle risultanze istruttorie, incluse CTU e accertamento tecnico preventivo, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità nei limiti consentiti. Ha poi giudicato infondato il primo motivo nella parte in cui lamentava l'erroneo bilanciamento tra sicurezza e privacy, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato che le telecamere riprendevano solo aree di proprietà della resistente e che il trattamento dei dati era lecito, proporzionato e necessario. Il secondo motivo è stato disatteso perché la questione sull'attendibilità dei testimoni non era decisiva e, comunque, era stata implicitamente superata dalla Corte d'appello, che aveva confermato la corretta valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto ancora una volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla compromissione del cancello comune e sulla violazione dell'art. 1102 c.c. Infine, il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché meramente condizionato all'eventuale accoglimento delle altre censure. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato
Regolamento UE 679/2016
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta illegittimità del trattamento di dati mediante videosorveglianza
d.lgs. 196/2003
richiamato dalla ricorrente quale disciplina nazionale sulla privacy
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento; non se si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per spiegare che il cattivo esercizio del prudente apprezzamento può essere censurato solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
art. 246 c.p.c.
invocato per contestare l'escussione di testimoni asseritamente interessati
art. 833 c.c.
richiamato per sostenere l'inesistenza di atti emulativi nella gestione del cancello comune
art. 1102 c.c.
la Corte territoriale ha ritenuto violata la norma perché il comportamento della ricorrente aveva compromesso la funzionalità del bene comune impedendone il pieno godimento agli altri comproprietari
art. 91 c.p.c.
invocato per la censura sul regime delle spese, dichiarata però inammissibile perché subordinata all'accoglimento dei motivi principali
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie: la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive spettano al giudice di merito.
- La doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di applicare un criterio legale diverso dal prudente apprezzamento; non basta contestare la mera cattiva valutazione della prova.
- Quando il giudice di merito accerta che un impianto di videosorveglianza riprende solo aree di esclusiva proprietà dell'installante e che il trattamento è lecito, proporzionato e necessario, la censura di lesione della riservatezza tende a risolversi in una contestazione del fatto accertato, non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- La censura sulla testimonianza di soggetti asseritamente interessati è priva di decisività se la decisione di merito si fonda anche su altre autonome risultanze istruttorie idonee a sorreggerla.
- In materia di comunione, il comproprietario non può compiere atti che compromettano sensibilmente la funzionalità del bene comune o impediscano agli altri partecipanti di goderne appieno; una simile condotta integra violazione dell'art. 1102 c.c. quando eccede l'uso consentito della cosa comune.
- Le censure sulle spese di lite formulate in via meramente condizionata all'accoglimento di altri motivi seguono la sorte di questi ultimi e, se tali motivi sono respinti o inammissibili, risultano a loro volta inammissibili.
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