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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 8323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, con definitiva rimozione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto il rimborso del residuo credito IVA anno 2007 per Euro 2.320.440,14 (dopo un precedente rimborso parziale). Avendo l'Ufficio non risposto alla seconda istanza, la società impugnò per silenzio-rifiuto; C.T.P. e C.T.R. le diedero ragione ritenendo illegittimo il diniego/ritenuta dell'Ufficio, tra l'altro perché mancava la prova di un controcredito e la società aveva prestato fideiussione ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. 633/1972. L'Agenzia ricorse in Cassazione. Prima della decisione di merito, le parti hanno concluso una transazione fiscale (art. 182-ter L. Fall.), con impegno della società a rinunciare ai giudizi pendenti.

Norme richiamate

  • Legge n. 546/1992 (procedure di impugnazione tributaria), artt. 19 e 21

    Riferimento alle regole procedurali sulla proposizione dei ricorsi e sui termini; cenno alla presunta decadenza per mancato tempestivo impugnazione in caso di pagamento parziale (argomentazione dell'Agenzia).

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Norme sul rimborso IVA; contesto normativo del diritto al rimborso richiesto dalla contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38

    Regole sulla liquidazione e documentazione dell'imposta; richiamato nel contesto della gestione del credito IVA.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Prevede la possibilità di prestare fideiussione a garanzia del rimborso IVA; nel caso la C.T.R. ha ritenuto la fideiussione fornita dalla società idonea a coprire il rischio erariale connesso al rimborso, mentre l'Agenzia ha sostenuto che la polizza non copre autonome ragioni creditorie riferite ad altri periodi/posizioni.

  • R.D. n. 2440/1923, art. 69

    Consente l'apposizione del fermo amministrativo su beni; centrale nella disputa circa l'utilizzo del fermo per compensare o trattenere somme dovute dall'Ufficio.

  • Codice Civile, art. 2697

    Onere della prova; l'Agenzia ha censurato la decisione d'appello sostenendo che gravava sulla contribuente provare l'assenza di ragioni che giustificassero il diniego del rimborso, mentre la CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente dimostrato il proprio controcredito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (criteri di cassazione)

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare vizi di motivazione e violazioni di norme sostanziali e processuali; usato come parametro di censura dalla parte ricorrente.

  • Legge Fallimentare, art. 182-ter (transazione fiscale L. Fall.)

    Norma che ha consentito alle parti di concludere una transazione fiscale che prevedeva la rinuncia ai giudizi pendenti; tale accordo ha determinato la cessazione della materia del contendere e la rimozione degli effetti della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La transazione fiscale (anche ex art. 182-ter L. Fall.) tra contribuente e Agenzia può determinare la cessazione della materia del contendere anche in Cassazione e la rimozione degli effetti di sentenze precedenti: d'accordo delle parti prevale la cessazione del giudizio senza decisione di merito.
  • Il pagamento parziale di una richiesta di rimborso può essere interpretato come provvedimento implicito di rigetto rispetto alla parte non versata: il contribuente deve considerare i termini per impugnare (o riproporre istanza amministrativa) per non incorrere in decadenza.
  • La fideiussione prevista dall'art. 38-bis D.P.R. 633/1972 è strumento di garanzia del rimborso IVA per il periodo oggetto della richiesta, ma la sua efficacia rispetto ad eventuali posizioni creditorie riferite ad altri periodi o a obbligazioni autonome può essere oggetto di contestazione; la valutazione richiede esame documentale e motivazione.
  • Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923 è uno strumento eccezionale che, per produrre effetti nei confronti del contribuente, dovrebbe trovare riscontro in un provvedimento formale e adeguatamente motivato; in giudizio l'Ufficio deve documentare la sua adozione e le ragioni sottostanti.
  • Nel contenzioso sul rimborso IVA grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di fatti che legittimino il rifiuto, mentre l'Amministrazione può opporre elementi di fatto (controcrediti, fermi) a propria difesa; tuttavia la mancanza di una adeguata motivazione o prova dell'Ufficio può portare all'accoglimento del ricorso.
  • Se si vuole evitare che una transazione elimini gli effetti di una sentenza favorevole, è opportuno che questa circostanza sia esplicitamente prevista nell'accordo (ad es. salvaguardare l'efficacia di pronunce già acquisite), o che le parti procedano diversamente nella definizione delle controversie.

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