Cassazione Penale, Ordinanza n. 19162/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20/11/2024, investiva la valutazione di materiale probatorio costituito da fotografie di messaggi WhatsApp. Il primo motivo deduceva, per la prima volta in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di tali fotografie, sostenendo che non si fosse verificata la loro provenienza, non dal telefono in uso all'imputato, ma dalla persona offesa. Il secondo motivo riproponeva, in modo ritenuto meramente congetturale, la doglianza sulla genuinità dei messaggi, già proposta in appello e disattesa dalla corte territoriale con motivazione ritenuta immune da vizi logici, anche valorizzando il comportamento dell'imputato e l'inverosimiglianza delle sue spiegazioni. La difesa ha inoltre insistito in memoria per l'ammissibilità del ricorso e per l'assegnazione ad altra sezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse una questione nuova, non dedotta nei precedenti gradi, relativa all'inutilizzabilità delle fotografie dei messaggi WhatsApp; ha inoltre ritenuto che il secondo motivo si limitasse a riproporre una censura già esaminata e motivatamente rigettata in appello, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale condanna presuppone che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, principio desunto da Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
non è citato nel testo della decisione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove, specie quando richiedano accertamenti di fatto sulla provenienza o genuinità di elementi probatori non scrutinati nei precedenti gradi.
- Una censura che si limiti a riproporre in modo congetturale una doglianza già esaminata e disattesa dal giudice di merito è inammissibile se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non risulta che abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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