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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12566/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 29/09/2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di truffa aggravata contestato a Consuelo Iannotti. Il ricorso per cassazione deduceva (i) violazione dell'art. 291 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente annullato la misura per omesso interrogatorio preventivo quando tale interrogatorio era correttamente escluso dal GIP in quanto il reato di truffa era probatoriamente collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), al reato di rapina aggravata contestato al coindagato; (ii) violazione dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p., in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c), 182 e 294 c.p.p., sostenendo che il difensore era decaduto dal potere di eccepire la nullità in sede di riesame poiché, trattandosi di nullità a regime intermedio, la relativa eccezione doveva essere dedotta nel primo atto utile alla presenza delle parti (ad es. nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata è stata comunicata al Pubblico Ministero il 20/11/2025; il termine per proporre ricorso per cassazione era di dieci giorni (scaduto il 01/12/2025). Il ricorso è stato depositato il 03/12/2025, oltre il termine, pertanto la Corte ha escluso l'esame del merito e ha respinto il ricorso come inammissibile. Di conseguenza resta efficace l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura: riguarda l'interrogatorio preventivo; il PM deduce che il Tribunale ha annullato la misura per omesso interrogatorio nonostante il GIP avesse legittimamente escluso l'interrogatorio perché il reato era probatoriamente collegato ad altro reato.

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata per sostenere che il reato di truffa era probatoriamente collegato a quello di rapina aggravata, giustificando l'esclusione dell'interrogatorio preventivo da parte del GIP.

  • art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma sul regime delle nullità intermedie; il PM ha dedotto che, trattandosi di nullità a regime intermedio, la relativa eccezione doveva essere sollevata nel primo atto utile alla presenza delle parti e non poteva essere proposta per la prima volta in sede di riesame.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al regime delle nullità e al momento in cui devono essere eccepiti i vizi processuali.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata in correlazione alle regole sulle nullità e sulla loro deducibilità.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma sull'interrogatorio di garanzia; richiamata dal PM per sostenere che alcune eccezioni dovevano essere sollevate all'udienza di garanzia dinanzi al GIP.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni rese ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p.: il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito; la violazione di questo termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per le decisioni impugnate (ordinanze cautelari e relative decisioni di riesame).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato come riferimento per le decisioni che ammettono il ricorso per cassazione secondo l'art. 611 c.p.p.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione sono perentori: il Pubblico Ministero dispone di 10 giorni dalla comunicazione/ notificazione dell'avviso di deposito; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni sostanziali (es. correttezza dell'esclusione dell'interrogatorio o deducibilità delle nullità) non vengono esaminate e la decisione impugnata rimane efficace.
  • Le nullità a "regime intermedio" (art. 292, comma 3-bis) devono essere eccepire nel primo atto utile alla presenza delle parti; se non sollevate tempestivamente, si può incorrere in decadenza nel dedurle successivamente.
  • L'interrogatorio preventivo può essere legittimamente escluso quando il reato contestato è probatoriamente collegato ad altro reato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b); in tali casi il GIP può ritenere inutile l'interrogatorio di garanzia.
  • In procedimenti cautelari, se si intende proporre impugnazione contro una decisione favorevole alla difesa (es. annullamento della misura), il PM deve curare la tempestività dell'impugnazione prima ancora di sviluppare le argomentazioni di merito, perché l'incauto decorso dei termini preclude ogni ulteriore discussione.

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