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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21749/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato per i delitti di evasione e resistenza. Con il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto reato più grave la resistenza, pur in presenza di una pena applicata che non sarebbe illegale. La censura mira quindi a contestare la qualificazione del reato più grave ai fini del patteggiamento, sostenendo tuttavia un vizio che non rientra tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    i motivi dedotti non rientrano nei casi di ricorso per cassazione ammessi avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 448 c.p.p.

    richiamato nel contesto dell'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento

  • cod. proc. pen.

    cornice processuale della decisione

  • art. 444 cod. proc. pen.

    titolo della sentenza di patteggiamento impugnata

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Non è consentito dedurre, in sede di legittimità, censure che contestino la scelta del reato più grave ai fini del patteggiamento quando la pena applicata non sia illegale, se la doglianza non rientra nei casi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per motivi estranei ai casi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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