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Sentenza

Sentenza n. 6927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma che aveva respinto il ricorso contro la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dichiarativa dell'inammissibilità della candidatura all'incarico di componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria per gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo di autogoverno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 545/1992 e del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. Ha sostenuto che il periodo durante il quale aveva svolto le funzioni di componente del Consiglio di Presidenza avrebbe dovuto essere considerato, per coerenza, sia ai fini dell'anzianità nell'esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali sia ai fini della valutazione dei ritardi, contestando la scelta di esaminare il quinquennio 2013-2018 anziché il periodo 2018-2023. Con il secondo motivo ha lamentato error in iudicando, omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 6.1, lett. e), del regolamento attuativo, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il TAR non si fosse pronunciato sulla mancata considerazione dell'attività giurisdizionale svolta nel 2024 e sull'impossibilità di fornire giustificazioni rispetto ai fatti contestati. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione e violazione del principio tempus regit actum, contestando l'applicazione del termine di tolleranza di 120 giorni invece di quello di 180 giorni previsto dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza n. 8/2015 e sostenendo l'illegittima applicazione retroattiva del giudizio di demerito introdotto dalla legge n. 130/2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo valutare il quinquennio 2013-2018, poiché il requisito relativo all'assenza di gravi e reiterati ritardi riguarda il concreto svolgimento dell'attività giurisdizionale nella sua ampiezza, comprensiva di redazione, deposito e pubblicazione dei provvedimenti, e richiede una valutazione complessiva dell'intero arco di esercizio della funzione. Tale valutazione deve essere distinta dal computo dell'anzianità di servizio e dagli altri profili amministrativi, rispetto ai quali possono operare differenti criteri di equiparazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che dagli atti emergessero le dedotte lacune istruttorie e ha rilevato che l'appellante non aveva dimostrato che l'esame degli atti o dei periodi asseritamente trascurati avrebbe potuto condurre a un esito diverso. I ritardi risultavano comunque consistenti anche applicando il termine più favorevole di 180 giorni. Quanto al terzo motivo, il giudice ha distinto la valutazione selettiva dell'idoneità all'incarico dai procedimenti disciplinari: l'assenza di sanzioni disciplinari non impedisce all'amministrazione di considerare i ritardi ai fini dell'ammissione alla procedura. Non vi è stata applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria, poiché la valutazione riguardava complessivamente l'idoneità al conferimento dell'incarico e non la responsabilità per fatti disciplinari temporalmente determinati. Le spese del grado di appello sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 545/1992

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa dell'obbligo di considerare i ritardi nel deposito delle decisioni nell'ambito della valutazione dell'idoneità dei giudici tributari.

  • art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 545/1992

    È stato richiamato dall'appellante in relazione all'equiparazione dell'attività svolta dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza al servizio di presidente di Corte di giustizia tributaria di secondo grado; il Consiglio di Stato ha distinto tale profilo amministrativo, rilevante per l'anzianità, dalla valutazione qualitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

  • Tabella F allegata al d.lgs. 545/1992

    È equiparata al servizio di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l’attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

    L'equiparazione è stata ritenuta riferibile al computo dell'anzianità o ad altri profili amministrativi, non necessariamente alla valutazione dei ritardi nell'attività giurisdizionale.

  • art. 24-bis d.lgs. 545/1992

    È richiamato quale fondamento legislativo dell'istituzione dell'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria e della disciplina dei requisiti per la nomina dei suoi componenti.

  • art. 6.1, lett. e), allegato A alla delibera CPGT n. 953/2024

    Non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

    La previsione configura un requisito di ammissibilità alla procedura e consente una valutazione complessiva dell'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, inclusiva della redazione, del deposito e della pubblicazione dei provvedimenti.

  • Risoluzione CPGT n. 8/2015

    Il termine di 180 giorni previsto dalla risoluzione riguarda la diversa fattispecie dei ritardi rilevanti ai fini disciplinari; non vincola necessariamente la distinta valutazione selettiva dell'idoneità all'incarico.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall'appellante per denunciare l'omessa pronuncia su specifiche censure; il Consiglio di Stato ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze e la rilevanza decisiva degli elementi asseritamente non esaminati.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi giudiziari, il requisito dell'assenza di gravi e reiterati ritardi può essere valutato considerando complessivamente l'intero arco temporale di effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, comprensivo della redazione, del deposito e della pubblicazione dei provvedimenti, quando la lex specialis non stabilisca un diverso limite temporale.
  • L'equiparazione normativa dell'attività svolta presso un organo di autogoverno al servizio giurisdizionale, prevista ai fini dell'anzianità o di altri effetti amministrativi, non comporta necessariamente l'equiparazione della medesima attività ai fini della valutazione qualitativa dei ritardi nell'esercizio concreto della funzione giurisdizionale.
  • La valutazione selettiva dell'idoneità a un incarico pubblico è distinta dall'accertamento della responsabilità disciplinare: l'assenza di sanzioni disciplinari non impedisce all'amministrazione di considerare ritardi o altre carenze nello svolgimento della funzione come elementi ostativi all'ammissione o alla nomina.
  • L'applicazione, in una procedura selettiva, di criteri attuali di valutazione dell'idoneità riferiti all'intera esperienza funzionale del candidato non costituisce applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria, purché non si traduca nell'irrogazione di una sanzione per fatti anteriori ma nella verifica prospettica dell'idoneità all'incarico.
  • Chi deduce il difetto di istruttoria deve dimostrare non soltanto l'omessa considerazione di atti o periodi di attività, ma anche la concreta e plausibile incidenza di tali elementi sull'esito finale della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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