Ordinanza n. 36/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento protocollo N.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta – SM- Ufficio Personale, notificato in data 19.01.2022, alle ore 15.45, avente ad oggetto l'accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; 2 - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME • DL 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; • DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; • DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; NONCHÉ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Ha inoltre impugnato le disposizioni normative emergenziali in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, chiedendone la disapplicazione, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea oppure la rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. È stato altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva l'opportunità di acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori nei confronti delle amministrazioni resistenti, ordinando loro di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini del decidere entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La misura è stata adottata per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a. Non è stata assunta alcuna decisione sull'annullamento, sulle richieste di disapplicazione o di rinvio pregiudiziale, sulle questioni di costituzionalità o sul risarcimento. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela della dignità e dei diritti personali.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza istruttoria.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori dall'amministrazione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale fondamento del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone ancora degli atti necessari per decidere, può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione, fissando un termine per l'adempimento.
- L'acquisizione istruttoria può essere disposta per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, anche in attuazione dei principi generali del processo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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