Sentenza del 21/07/2015 n. 15314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per la vendita di un terreno effettuata dalla madre del contribuente. L'Ufficio sosteneva, da un lato, che la sentenza precedente richiamata nella cartella avesse accertato il valore del terreno anche ai fini dell'imposta di registro e non soltanto ai fini INVIM; dall'altro, contestava alla CTR di avere esteso agli eredi della venditrice gli effetti di un giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti, senza una specifica eccezione ai sensi dell'art. 1306 c.c. e in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva trascritto la motivazione della sentenza precedente n. 492/02/97, impedendo alla Corte di verificare se essa riguardasse l'INVIM o anche l'imposta di registro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva semplicemente esteso agli eredi il giudicato favorevole degli acquirenti, ma aveva ritenuto insussistente, nei confronti del contribuente, un valido accertamento presupposto relativo al valore ai fini dell'imposta di registro. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare ai contribuenti 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
La censura per nullità della sentenza deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione; non è sufficiente attribuire al giudice una ratio decidendi diversa da quella realmente adottata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La censura motivazionale deve consentire alla Corte di verificare il fatto controverso e la sua decisività. Se il ricorrente non trascrive o non indica adeguatamente il contenuto dell'atto decisivo, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; se si assume un'omessa pronuncia, la parte deve dimostrare che la specifica questione era stata effettivamente dedotta.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove e i fatti allegati dalle parti, salvo i fatti notori; non può fondare la decisione su elementi acquisiti autonomamente e non introdotti nel processo.
Art. 1306 c.c.
opposizione ex art. 1306 c.c. del giudicato ottenuto dai coobbligati
Il coobbligato solidale può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, ma la relativa efficacia deve essere dedotta e fatta valere secondo le regole processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale impugnare la reale ratio decidendi della sentenza: una censura riferita a una motivazione diversa da quella effettivamente adottata è inammissibile.
- Quando si contesta il contenuto o l'efficacia di una sentenza precedente, occorre trascriverne o indicarne con precisione le parti rilevanti; altrimenti la Corte non può verificarne il contenuto e il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In materia tributaria, la cartella può essere contestata per vizi propri, ma il contribuente deve individuare chiaramente il vizio e allegare perché l'atto presupposto richiamato dall'Amministrazione sia inesistente, errato o non idoneo a fondare la pretesa.
- Il giudicato formatosi in un diverso processo non può essere automaticamente esteso a soggetti diversi: la sua efficacia deve essere giuridicamente giustificata e, quando necessario, specificamente invocata dalla parte interessata.
- La motivazione secondo cui un'imposta è stata già accertata o pagata da altri soggetti non sostituisce la verifica dell'esistenza e della validità dell'atto presupposto nei confronti del contribuente destinatario della cartella.
- Le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in mancanza, la parte rischia di non poterle più far valere nei gradi successivi.
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