Cassazione Penale, Sentenza n. 01110/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione nella determinazione dell'entità della pena in continuazione: il ricorrente contestava che la corte territoriale non avesse chiarito gli aumenti applicati per i singoli reati e non avesse tenuto conto di un presunto errore materiale nella sentenza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo (pena indicata come 'un anno e giorni venti' invece di 'un mese e giorni venti'), errore che secondo il ricorrente avrebbe inciso sulla congruità della pena complessiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: la censura sull'errore materiale è risultata meramente congetturale, oltretutto l'errore era stato corretto con provvedimento del 9.2.2022 e l'applicazione della disciplina della continuazione ha interessato anche una precedente sentenza di appello (12.6.2019) la quale aveva irrogato pena maggiore, per cui l'aumento complessivo di anni 1 e mesi 6 è stato ritenuto congruo e idoneo a comprendere l'eventuale scarto di mesi 1 e giorni 20; inoltre la corte territoriale ha motivato l'aumento ancorandolo all'intensità del dolo e alla pianificazione sistematica dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616A c.p.p.
Norme richiamate
disciplina del reato continuato
Applicazione della continuazione tra più sentenze pregresse per determinare l'aumento complessivo della pena; la Corte ha ritenuto congruo l'aumento complessivo (anni 1 e mesi 6) anche alla luce delle pregresse condanne richiamate.
art. 616A c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso rigettato.
Massime di principio
- Un errore materiale indicato in una sentenza precedente non incide automaticamente sulla congruità della pena complessiva se è stato già corretto o se l'aumento in continuazione copre il diverso ammontare reclamato.
- Per contestare la determinazione della pena in continuazione è necessario dimostrare concretamente e non in via meramente congetturale l'effetto numerico dell'errore sulla pena complessiva.
- La corte può determinare l'aumento per continuazione con riferimento all'intensità del dolo e alla sistematicità del comportamento criminoso; una motivazione che evidenzi tali elementi è generalmente ritenuta sufficiente.
- Quando la continuazione richiama più sentenze intervenute in epoche diverse, la valutazione complessiva dell'aumento tiene conto dell'insieme delle pene pregresse, non di singoli rilievi isolati.
- Il ricorrente soccombente in cassazione può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616A c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso è opportuno valutare la fondatezza non solo dei profili formali ma anche di merito.
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