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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01110/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione nella determinazione dell'entità della pena in continuazione: il ricorrente contestava che la corte territoriale non avesse chiarito gli aumenti applicati per i singoli reati e non avesse tenuto conto di un presunto errore materiale nella sentenza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo (pena indicata come 'un anno e giorni venti' invece di 'un mese e giorni venti'), errore che secondo il ricorrente avrebbe inciso sulla congruità della pena complessiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: la censura sull'errore materiale è risultata meramente congetturale, oltretutto l'errore era stato corretto con provvedimento del 9.2.2022 e l'applicazione della disciplina della continuazione ha interessato anche una precedente sentenza di appello (12.6.2019) la quale aveva irrogato pena maggiore, per cui l'aumento complessivo di anni 1 e mesi 6 è stato ritenuto congruo e idoneo a comprendere l'eventuale scarto di mesi 1 e giorni 20; inoltre la corte territoriale ha motivato l'aumento ancorandolo all'intensità del dolo e alla pianificazione sistematica dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616A c.p.p.

Norme richiamate

  • disciplina del reato continuato

    Applicazione della continuazione tra più sentenze pregresse per determinare l'aumento complessivo della pena; la Corte ha ritenuto congruo l'aumento complessivo (anni 1 e mesi 6) anche alla luce delle pregresse condanne richiamate.

  • art. 616A c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Un errore materiale indicato in una sentenza precedente non incide automaticamente sulla congruità della pena complessiva se è stato già corretto o se l'aumento in continuazione copre il diverso ammontare reclamato.
  • Per contestare la determinazione della pena in continuazione è necessario dimostrare concretamente e non in via meramente congetturale l'effetto numerico dell'errore sulla pena complessiva.
  • La corte può determinare l'aumento per continuazione con riferimento all'intensità del dolo e alla sistematicità del comportamento criminoso; una motivazione che evidenzi tali elementi è generalmente ritenuta sufficiente.
  • Quando la continuazione richiama più sentenze intervenute in epoche diverse, la valutazione complessiva dell'aumento tiene conto dell'insieme delle pene pregresse, non di singoli rilievi isolati.
  • Il ricorrente soccombente in cassazione può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616A c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso è opportuno valutare la fondatezza non solo dei profili formali ma anche di merito.

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