Sentenza n. 8589/2026 - Roma, Sezione 1T
per la revoca del decreto ingiuntivo n. 9400 del 24.11.2022, reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter, e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 13.01.2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento alle Amministrazioni opponenti della somma di euro 1.085.183,98 a titolo di interessi legali maturati su residui perenti già liquidati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo che ingiungeva il pagamento di euro 1.085.183,98 per interessi legali maturati su residui perenti già liquidati
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo: in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia riguardasse atti politici, e, in subordine, il difetto relativo di giurisdizione in favore della Corte dei conti; nel merito, l’infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che l’Accordo del 19 febbraio 2015, stipulato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 281/1997, avrebbe natura transattiva e avrebbe cristallizzato ogni spettanza della Provincia nell’importo di euro 13.586.669,31, precludendo la richiesta di ulteriori somme; infine, l’errata individuazione del dies a quo degli interessi, che avrebbe dovuto coincidere con il 19 febbraio 2015, quando il credito sarebbe divenuto liquido ed esigibile a seguito dell’approvazione del piano di riparto e della disponibilità delle risorse erariali. La Provincia ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Ha preliminarmente escluso la riunione con altro giudizio, già dichiarato perento. Ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che sulla giurisdizione amministrativa si era formato il giudicato esterno in conseguenza dell’acquiescenza delle amministrazioni alla sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha escluso che l’Accordo del 19 febbraio 2015 avesse natura transattiva: pur essendovi una res dubia, mancavano le reciproche concessioni previste dall’art. 1965 c.c., in particolare una rinuncia, totale o parziale, della Provincia agli interessi moratori e l’intenzione di porre fine alla lite. L’Accordo è stato quindi qualificato come atto di concertazione e coordinamento istituzionale diretto a disciplinare il riparto delle risorse e la gestione dei residui perenti, non come transazione. Il TAR ha inoltre rilevato l’assenza di una delibera dell’ente locale che esplicitasse la convenienza economica dell’accordo e di una clausola con cui la Provincia si impegnasse a non promuovere ulteriori procedure di recupero. Di conseguenza, il dies a quo degli interessi è stato individuato nell’8 ottobre 2010, data della costituzione in mora del Ministero mediante richiesta di reiscrizione in bilancio dei residui perenti, e non nella data dell’accordo. Le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico dei due Ministeri.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 281/1997
L’accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stato qualificato come atto di concertazione e coordinamento istituzionale volto a definire criteri e modalità di riparto delle risorse e di gestione dei flussi finanziari, non come transazione.
art. 1965 c.c.
La qualificazione di un accordo come transazione richiede, oltre alla res dubia, reciproche concessioni delle parti e l’intenzione di porre fine alla lite; tali elementi sono stati ritenuti mancanti.
Massime di principio
- Un accordo istituzionale stipulato ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 281/1997 per disciplinare il riparto di risorse pubbliche e la gestione di flussi finanziari non assume natura transattiva per il solo fatto di intervenire in presenza di una controversia: la transazione richiede la prova delle reciproche concessioni e dell’intenzione di definire la lite.
- In assenza di una rinuncia espressa o desumibile con certezza del creditore agli interessi moratori e di una clausola che precluda ulteriori iniziative di recupero, un accordo di riparto e pagamento non estingue né limita il diritto agli interessi maturati sul credito principale.
- L’eccezione di difetto di giurisdizione è preclusa dal giudicato esterno quando una precedente sentenza, cui la parte abbia prestato acquiescenza, abbia definitivamente attribuito la controversia alla giurisdizione amministrativa.
- Quando il creditore abbia costituito in mora l’amministrazione prima dell’accordo di riparto o della successiva disponibilità delle risorse, gli interessi decorrono dalla costituzione in mora, purché l’obbligazione sia determinabile secondo i criteri applicabili, e non dalla data dell’accordo istituzionale.
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