Ordinanza n. 23/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelate, - nei limiti di cui ai motivi del presente ricorso, della Determina n. 126 del 16.10.2025: Domande ammesse ad agevolazione in via definitiva. Provvedimento di approvazione I elenco DEFINITIVO; della Determina n. 127 del 16.10.2025: Domande Non ammesse ad agevolazione in via definitiva - I Elenco e della Determina n. 136 del 29.10.2025: Provvedimento di Concessione definitiva delle agevolazioni con codici COR - I° Elenco ed i sottostanti atti: Determina n. 74 dell'11.07.2025: Provvedimento di Concessione provvisoria delle agevolazioni I elenco (dal progressivo n. 1 al progressivo n. 150); Determina n. 95 del 05.08.2025: Provvedimento di Concessione provvisoria delle agevolazioni I Elenco Rettificato (dal progressivo n. 1 al progressivo n. 150) delle Risultanze istruttorie delle domande che hanno superato la Verifica di Ricevibilità/Ammissibilità; Determina n. 96 del 05.08.2025: Provvedimento di Concessione provvisoria delle agevolazioni II Elenco (dal progressivo n. 151 al progressivo n. 200); Determina n. 97 del 05.08.2025: Provvedimento di Concessione provvisoria delle agevolazioni III Elenco (dal progressivo n. 201 al progressivo n. 230); Determina n. 122 del 06.10.2025: Risultanze Istanze di Riesame (I Elenco relativo alle Istanze di Riesame pervenute dal giorno 11 luglio 2025 al giorno 22 settembre 2025) e Provvedimento di Concessione provvisoria delle agevolazioni; Verbale di valutazione di merito n. 3 dell'08.07.2025 e Verbale di valutazione di merito n. 8 del 02.10.2025 - nonché, entro i limiti di cui sopra, di ogni altro atto istruttorio, presupposto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto, strettamente connesso al procedimento amministrativo “de quo” e, sempre nei limiti indicati, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dei motivi di ricorso. Ha ritenuto che, per assicurare un'adeguata tutela degli interessi di tutte le parti, fosse necessario definire stabilmente la controversia mediante sentenza e ha quindi fissato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 16 settembre 2026.
Atto impugnato: determine regionali di ammissione e non ammissione definitiva e di concessione definitiva di agevolazioni, nonché gli atti istruttori e presupposti del procedimento
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, le determine con cui sono state approvate le domande definitivamente ammesse e non ammesse ad agevolazione e sono state concesse in via definitiva le agevolazioni, insieme agli atti di concessione provvisoria, alle risultanze istruttorie, agli esiti delle istanze di riesame e ai verbali di valutazione di merito. Il testo dell'ordinanza non espone in concreto i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di dover fissare udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, ritenendo preferibile una definizione stabile della controversia mediante sentenza, senza adottare una distinta decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, il giudice ritiene che l'adeguata tutela degli interessi delle parti richieda una definizione stabile della controversia mediante sentenza, può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza decidere nell'immediato la domanda cautelare.
Come è indicizzato
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