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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., ordine di esibizione ex art. 63 c.p.a. e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea, - della nota della Regione Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 27205 del 10/09/2024 avente ad oggetto “Impianto agrivoltaico denominato “Ozieri”, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS) e Ploaghe (SS)”. Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Sospensione procedimento”; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 della quale la ricorrente non ha ricevuto copia, né ha potuto recuperarla non risultando pubblicata; - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 aprile 2025: per l’annullamento con adozione di idonee misure cautelari e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 22), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 5285 del 18 febbraio 2025: “Impianto agrivoltaico denominato “Ozieri”, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS) e Ploaghe (SS)”. Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Comunicazione non procedibilità” (doc. 23); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. nonché per la condanna della Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 luglio 2025: per l’annullamento, con adozione di idonee misure cautelari e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 22), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 5285 del 18 febbraio 2025: “Impianto integrato agrivoltaico collegato alla RTN in Comune di Ittireddu potenza nominale 21,14 MW. Comuni di Ittireddu e Nughedu San Nicolò”. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 27/V/24. Comunicazione improcedibilità” (doc. 23); - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, prot. D.G.A. n. 14684 del 20 maggio 2025, recante: “Impianto agrivoltaico denominato ‘Ozieri’, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Ozieri, Chiaramonti e Ploaghe (SS). Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza” (doc. 27); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, nonché per la condanna, della Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito

Giustizia amministrativa202400963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione, successiva dichiarazione di improcedibilità e archiviazione di procedimenti autorizzativi relativi a impianti agrivoltaici, nonché il D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee e non idonee per impianti da fonti rinnovabili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, la sospensione del procedimento regionale relativo a un impianto agrivoltaico, disposta in applicazione della legge regionale sarda n. 5/2024, che prevedeva un divieto temporaneo di realizzazione di impianti FER in determinati ambiti territoriali. Ha dedotto la violazione della disciplina statale ed europea sulle energie rinnovabili, in particolare dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, che vieta l'introduzione di moratorie, nonché l'illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione del riparto di competenze legislative, dei principi fondamentali statali in materia di energia, degli obblighi europei e internazionali, della proporzionalità e del legittimo affidamento. È stato inoltre censurato il D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee e non idonee. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la dichiarazione regionale di improcedibilità dell'istanza, fondata sull'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, che vietava la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree non idonee individuate dalla legge regionale. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale della disposizione per invasione della competenza statale in materia ambientale e paesaggistica, violazione dei principi fondamentali statali in materia energetica, contrasto con il diritto dell'Unione europea, sproporzione, irragionevolezza e lesione dell'affidamento. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento regionale di conferma dell'improcedibilità e archiviazione, con riproposizione delle medesime censure. Sono state richieste anche la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la condanna della Regione a concludere il procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale. La sospensione originariamente impugnata aveva infatti esaurito i propri effetti: l'art. 3 della legge regionale n. 5/2024 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28/2025 e, comunque, la successiva legge regionale n. 20/2024 aveva fatto cessare l'operatività delle misure di salvaguardia. Non essendo stata proposta una domanda risarcitoria né una richiesta ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., era venuto meno l'interesse all'annullamento del provvedimento di sospensione. Il TAR ha invece accolto entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, nella parte in cui equiparava l'inidoneità dell'area a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER. L'inidoneità dell'area può orientare la valutazione amministrativa e impedire l'accesso alle procedure semplificate previste per le aree idonee, ma non consente di dichiarare automaticamente improcedibile o irrealizzabile il progetto. La Regione avrebbe dovuto esaminare concretamente la fattibilità dell'intervento nel procedimento autorizzativo, ponderando gli interessi coinvolti e senza automatismi. Sono stati quindi annullati i provvedimenti di improcedibilità e archiviazione, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Il comma 6 non ammette moratorie nelle more dell'individuazione delle aree idonee; il comma 8 prevede aree temporaneamente considerate idonee e procedure autorizzatorie agevolate.

    La disciplina statale costituisce principio fondamentale della materia energetica e impedisce alle Regioni di introdurre moratorie incompatibili con gli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11.

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva fondare un divieto assoluto e automatico né la definitiva improcedibilità delle istanze relative a impianti collocati in aree non idonee.

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024

    Divieto di realizzare impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili per diciotto mesi.

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale perché contrastante con i principi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, inclusi il divieto di moratorie e gli obiettivi di decarbonizzazione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    In assenza di una domanda risarcitoria o di una richiesta di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, l'interesse all'annullamento viene meno quando il provvedimento ha esaurito i propri effetti.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Il riparto costituzionale delle competenze e i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo impediscono alla legislazione regionale in materia energetica di introdurre divieti assoluti incompatibili con i principi statali e sovranazionali sulle fonti rinnovabili.

  • art. 88 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la motivazione di precedenti proprie sentenze quale supporto argomentativo della decisione.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un'area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto.
  • La non idoneità dell'area impone una valutazione concreta della fattibilità dell'intervento nel procedimento autorizzativo, senza automatismi interdittivi; essa può però comportare l'inapplicabilità delle procedure semplificate previste per gli impianti localizzati in aree idonee.
  • Quando una disposizione regionale che fonda un provvedimento amministrativo è dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc, il provvedimento applicativo è illegittimo e deve essere annullato, con riavvio del procedimento amministrativo secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
  • L'interesse all'annullamento viene meno quando il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti e il ricorrente non ha proposto una domanda risarcitoria né chiesto l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Le Regioni non possono introdurre moratorie o sospensioni generalizzate dei procedimenti relativi a impianti da fonti rinnovabili in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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