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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura di società non operativa o di comodo ai sensi della Legge n. 724 del 1994, art. 30, accertando maggiori redditi IRES e altre imposte. La società sosteneva di essere stata costituita legittimamente nell'ambito di una scissione societaria e di svolgere un'effettiva attività immobiliare mediante la locazione del complesso alla società scissa. I giudici di merito hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni offerte, non essendo stata provata un'oggettiva situazione straordinaria tale da impedire una redditività maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del ricorso. La società aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. n. 50 del 2017, pagando la prima rata dovuta per entrambi gli anni controversi. Non risultando notificato alcun diniego e non essendo stata presentata un'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge, il giudizio è stato dichiarato estinto per legge per cessazione della materia del contendere. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti e non è stato imposto alla ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 724 del 1994, art. 30

    Le società si considerano non operative allorché dichiarano redditi inferiori a determinati minimi di legge; il contribuente può fornire prova contraria.

    La norma introduce una presunzione di non operatività per le società che conseguono redditi inferiori a determinate soglie, consentendo al contribuente di dimostrare che la minore redditività dipende da circostanze oggettive, straordinarie e non imputabili a una gestione elusiva.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 1, 8 e 10, convertito dalla Legge n. 96 del 2017

    Le controversie tributarie pendenti possono essere definite mediante il pagamento degli importi contestati, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

    La definizione agevolata consente di chiudere le controversie tributarie pendenti quando il contribuente presenta la domanda e versa quanto dovuto secondo le modalità previste. In assenza di un diniego e di un'istanza di trattazione entro il termine legislativo, il processo si estingue automaticamente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate o comunque restano a carico di chi le ha sostenute, senza una condanna ulteriore fondata sulla soccombenza nel merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato normalmente previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione non è dovuto quando la controversia è stata definita mediante definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita tramite una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice può dichiarare estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso e senza pronunciarsi sulla fondatezza dell'accertamento.
  • Per ottenere l'estinzione automatica è necessario rispettare puntualmente gli adempimenti previsti, inclusi la presentazione della domanda, il pagamento degli importi dovuti o della prima rata e il rispetto dei termini processuali.
  • L'assenza di un diniego dell'Amministrazione finanziaria, unita alla mancata presentazione tempestiva dell'istanza di trattazione, può determinare l'estinzione definitiva del giudizio.
  • In materia di società non operative, il contribuente che intende superare la presunzione di non operatività deve fornire una prova concreta e documentata di circostanze oggettive, straordinarie e impeditve di una maggiore redditività; mere considerazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito del contribuente: il giudizio si chiude per effetto della procedura transattiva o agevolata, senza accertare se l'atto tributario fosse fondato o illegittimo.

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