Cassazione Civile, Sentenza n. 7794/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. per € 68.817,25: il ricorrente censurava la mancata rituale notifica dell'avviso di liquidazione relativo alla sentenza n. 3573/2013 del Tribunale di Napoli (notifica effettuata a mani del portiere e presunta mancata ricezione della raccomandata informativa). Deduceva la decadenza dell'Amministrazione per decorso del termine triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 e, comunque, l'indebita pretesa tributaria per il venir meno degli effetti della sentenza a seguito di accordo transattivo e della declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della Corte d'Appello di Napoli. In corso di giudizio il contribuente ha anche eccepito l'insufficienza dell'elenco dei pieghi raccomandati prodotto dall'Amministrazione e la nullità della sentenza di appello per non avere la CTR rilevato l'omessa notificazione prodromica. Inoltre si è dedotta la sopravvenuta emissione di un avviso di liquidazione (30/05/2017) che avrebbe sostituito i precedenti atti impositivi. In udienza è stata richiesta la declaratoria di estinzione del giudizio sulla base della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata Fulvia Caprara (istanza telematica 25/09/2023 ex art. 1, co. 198, l. n. 197/2022).
La decisione
La Corte ha pronunciato l'estinzione del processo (sentenza pronunciata in camera di consiglio il 13/03/2024) in accoglimento dell'effetto estintivo derivante dalla definizione agevolata perfezionata dal coobbligato, ai sensi degli artt. 1, co. 198 e 202, della l. n. 197/2022. È stato richiamato anche il precedente provvedimento ordinanziale n. 29636/2023 che aveva disposto l'estinzione di giudizi connessi. Non è stata resa alcuna decisione di merito sulle questioni relative alla notificazione dell'avviso di liquidazione o alla pretesa tributaria sostanziale. Le spese processuali sono a carico della parte che le ha anticipate (ex art. 1, co. 198, l. n. 197/2022).
Norme richiamate
legge 1/197/2022 (legge di bilancio 2023) art. 1, comma 202
"La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196."
La Corte ha applicato questa norma per ritenere che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato estingue il processo anche per gli altri coobbligati; ne consegue la declaratoria di estinzione senza decisione di merito.
legge 1/197/2022 art. 1, comma 198
Richiamata per l'effetto estintivo della definizione agevolata e per la regola sulle spese (le spese restano a carico della parte che le ha anticipate).
d.P.R. n. 131 del 1986 art. 76
Norma sulla decadenza dell'Amministrazione per mancata riscossione entro il termine triennale; invocata dal ricorrente per dedurre la decadenza dell'Ufficio a causa di notifiche non perfezionate.
d.P.R. n. 131 del 1986 (art. 52, comma 3; art. 54, comma 5; art. 13, comma 2; art. 37)
Richiamate dal ricorrente in relazione alle regole di notifica degli atti impositivi e agli effetti della loro mancata tempestiva impugnazione; la CTR aveva invece ritenuto valida la notifica effettuata a mani del portiere e l'invio della raccomandata informativa.
d.P.R. n. 600 del 1973 art. 60
Richiamata nella censura sul procedimento di liquidazione e notifica; interpretazione evincibile: utilizzata per contestare modalità di notifica collegate a procedure fiscali.
codice civile art. 2964
Invocato dal ricorrente in relazione ai termini di prescrizione/decadenza della pretesa; la questione è stata comunque resa priva di decisione per l'estinzione del processo.
codice di procedura civile art. 139
Richiamato in relazione agli effetti della notifica e ai mezzi di prova sulla ricevuta; il ricorrente contestava la prova documentale prodotta dall'Amministrazione.
codice di procedura civile art. 360 e ss. (motivi di ricorso per cassazione)
Norme richiamate per costruire le plurime censure di cassazione (violazione di norme sostanziali e processuali, nullità, ecc.).
d.lgs. n. 546 del 1992 art. 36, comma 2
Invocato in relazione alla disciplina del processo tributario e alle formalità di comunicazione degli atti nel giudizio tributario; censurata la CTR per presunta violazione procedurale.
D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. 136/2018 art. 6, comma 10
Richiamato in relazione alla definizione agevolata della lite pendente; una delle questioni accessorie riguardava il diniego di tale definizione, poi oggetto di estinzione per adesione del coobbligato.
Costituzione (art. 111 comma 6, art. 24)
Invocate nella censure terze come principi costituzionali relativi alla ragionevole durata del processo e al diritto di difesa; non sono state decise nel merito a causa dell'estinzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato (art. 1 co. 198 l. n. 197/2022) può estinguere il giudizio anche per gli altri coobbligati (art. 1 co. 202): in presenza di tale perfezionamento il giudice dichiara l'estinzione anziché decidere sul merito.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta che non venga pronunciata alcuna decisione di merito sulle contestazioni circa notifiche o decadenze; le questioni sostanziali restano quindi inevase.
- La prova della corretta notifica degli avvisi di liquidazione è centrale: se il contribuente non impugna tempestivamente l'avviso prodromico, il giudice tributario può ritenere preclusa l'analisi delle doglianze di merito relative alla cartella di pagamento.
- Se si contesta la ricezione di una raccomandata informativa, è necessario allegare e provare l'irregolarità materiale dell'iter di notifica (es. discrepanze negli elenchi dei pieghi); l'assenza di tale prova rende difficile vincere la censura sulla notifica.
- La presentazione di un avviso di liquidazione successivo o la sopravvenuta transazione tra le parti può incidere sulla posizione impositiva, ma se nel frattempo si perfeziona una definizione agevolata la controversia si estingue comunque senza valutare tali effetti nel merito.
- Le spese processuali, in caso di estinzione per definizione agevolata perfezionata dal coobbligato, sono regolate dall'art. 1 co. 198 della legge di bilancio: restano a carico della parte che le ha anticipate.
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