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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39858/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva parzialmente confermato la decisione di primo grado, ritenendolo responsabile del solo reato di fuga dopo incidente stradale, con esclusione della diversa ipotesi contestata in primo grado. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che non fosse dimostrata la consapevolezza di aver causato un incidente tale da imporre l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) illegittimità della valutazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sul reato di fuga: si tratta di reato omissivo di pericolo, che richiede la percezione dell'incidente riconducibile alla condotta del conducente e la consapevolezza della possibile lesività per le persone; nel caso concreto la motivazione di merito, fondata anche sulle immagini di videosorveglianza, era logica e coerente, poiché l'imputato aveva investito una pedone sulle strisce con semaforo verde, non si era fermato e si era allontanato senza verificare le condizioni della persona offesa. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non era stata dedotta in appello e non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione impugnata. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, sorretta da motivazione non illogica e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.

    La Corte richiama la disciplina dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo un incidente stradale, precisando che il comma 6 punisce la condotta di fuga quale reato omissivo di pericolo; la decisione di merito è confermata quanto alla sola ipotesi di fuga.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con l'appello, quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare il limite alla proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello, nel caso dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta correttamente compiuta sulla base dei criteri legali, in particolare gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Il reato di fuga dopo incidente stradale è un reato omissivo di pericolo: l'obbligo di fermarsi sorge quando il conducente percepisce un incidente riconducibile alla propria condotta e concretamente idoneo a produrre lesioni, senza che sia necessario l'accertamento immediato di un danno effettivo alle persone.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di fuga, la consapevolezza dell'agente va valutata con riferimento al momento della condotta e alle circostanze da lui percepite; è sufficiente che tali circostanze siano univocamente indicative della rappresentazione della possibile lesività dell'urto per le persone.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione del fatto sorretta da motivazione logica e coerente con il materiale probatorio, specie quando il giudice di merito si fondi su elementi oggettivi come videoriprese e dinamica del sinistro.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se la questione non è stata dedotta nei gradi di merito e la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
  • La determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i parametri dell'art. 133 c.p. ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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