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Sentenza

Sentenza del 25/05/2015 n. 2953 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Misura cautelare - Crediti per sanzioni tributarie non penali - Ammissibilità - Interpretazione estensiva - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 472/1997, presumibilmente a garanzia di meri crediti d'imposta vantati dall'amministrazione finanziaria. La questione riguardava l'ambito di applicazione della norma, ossia se essa consentisse misure cautelari non solo per crediti derivanti da sanzioni tributarie non penali, già irrogate o irrogande, ma anche per ordinari crediti tributari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto l'istanza cautelare dell'Agenzia delle Entrate. È stata esclusa un'interpretazione estensiva dell'art. 22 del D.Lgs. 472/1997 tale da ricomprendere i meri crediti d'imposta, poiché ciò si porrebbe in contrasto con la Costituzione per eccesso di delega rispetto all'art. 3, comma 133, della Legge 662/1996. La misura cautelare è quindi ammissibile soltanto in relazione a crediti derivanti da sanzioni tributarie non penali, irrogate o irrogande.

Norme richiamate

  • Art. 22, D.Lgs. 472/1997

    La disposizione consente all'amministrazione finanziaria di chiedere misure cautelari esclusivamente a tutela di crediti derivanti da sanzioni tributarie non penali, già irrogate o irrogande, e non anche per meri crediti d'imposta.

  • Art. 3, comma 133, Legge 662/1996

    La norma costituisce il limite della delega legislativa in materia di sanzioni tributarie. Un'estensione dell'art. 22 del D.Lgs. 472/1997 ai crediti d'imposta ordinari eccederebbe tale delega e risulterebbe costituzionalmente illegittima.

Massime di principio

  • Le misure cautelari previste da una norma speciale devono essere applicate entro i limiti oggettivi stabiliti dalla disposizione e dalla relativa legge delega.
  • Non è possibile estendere una misura cautelare prevista per garantire crediti sanzionatori anche alla riscossione di meri crediti d'imposta, in assenza di una chiara base normativa.
  • Quando l'amministrazione intende tutelare un credito tributario ordinario, deve utilizzare gli strumenti cautelari e procedurali specificamente previsti per quel tipo di credito.
  • Un'interpretazione estensiva che ampli il contenuto di una delega legislativa può essere disapplicata o ritenuta costituzionalmente illegittima per eccesso di delega.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia la natura del credito azionato, distinguendo tra sanzione tributaria e imposta, sia la precisa base normativa della misura cautelare richiesta.

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