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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07189/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di materiali e arredi per un salone da parrucchiera, pattuito per un corrispettivo di euro 30.500,00 oltre IVA. La committente lamentava vizi e mancanza di qualità dei beni e delle opere eseguite, avendo prima promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., dal quale era emersa una stima inferiore del valore delle opere rispetto al prezzo pattuito. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo un modesto importo pari al valore dei vizi accertati. La Corte d’appello, invece, ha riformato integralmente la decisione e ha accolto la domanda della committente, ritenendo provati i vizi e la mancanza di qualità e riconoscendo la riduzione del prezzo sulla base della consulenza tecnica non contestata. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, in violazione degli artt. 112, 161 e 342 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 329, comma 2, c.p.c., assumendo che alcuni capi della sentenza di primo grado non fossero stati impugnati e fossero coperti da giudicato interno; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il contratto avesse fissato un prezzo a corpo regolarmente dovuto e che la condanna alle spese dell’A.T.P. fosse ingiustificata, anche perché la committente avrebbe potuto evitare il contenzioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito l’appello, poiché ciò implica il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l’atto di appello devolveva al giudice di secondo grado l’intera questione della riduzione del prezzo per vizi e mancanza di qualità, senza che si fosse formato giudicato interno sui punti indicati dalla ricorrente; inoltre, solo i capi autonomi della sentenza possono passare in giudicato interno, non le mere premesse logiche della decisione. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato in parte inammissibile e in parte infondato: infondato nella parte in cui denunciava l’omesso esame del contratto, poiché la Corte d’appello ne aveva espressamente considerato il contenuto; inammissibile nella parte in cui mirava a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione della consulenza tecnica, attività riservate al giudice di merito; infine, ha ritenuto corretta la condanna alle spese dell’A.T.P. e il nuovo regolamento delle spese conseguente alla riforma integrale della sentenza di primo grado. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimata. È stato anche dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione sul merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel motivo di ricorso, ma non accolto perché la Corte ravvisa una pronuncia implicita di rigetto dell'eccezione preliminare.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per sostenere la carenza di specificità dell'appello; la Corte ritiene che i motivi di gravame fossero sufficienti a devolvere la questione al giudice di secondo grado.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione non impugnati, non sulle mere argomentazioni o premesse logiche della sentenza di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma del vizio processuale invocata per l'omessa pronuncia; il motivo è stato respinto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione di norme processuali e sul giudicato interno; la Corte ne esclude la fondatezza.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per omesso esame di fatti decisivi non consente di rivalutare le prove né l'accertamento di merito.

  • art. 1497 c.c.

    L'azione di riduzione del prezzo è esperibile anche in caso di mancanza di qualità della prestazione, quando il difetto non sia tale da giustificare la risoluzione.

  • art. 696-bis c.p.c.

    L'accertamento tecnico preventivo è richiamato come strumento istruttorio e di tentativo conciliativo; le sue risultanze possono essere valorizzate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, decidendo il merito dell'impugnazione, mostra implicitamente di avere respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
  • Ai fini del giudicato interno, solo i capi autonomi della sentenza, cioè le statuizioni dotate di propria individualità decisoria, si consolidano se non impugnati; non si forma giudicato sulle mere premesse logiche della decisione.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto: è sufficiente che l'atto devolva al giudice di secondo grado le questioni decise in primo grado, anche se mediante critica alla lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
  • L'azione di riduzione del prezzo può essere esperita non solo per vizi, ma anche per mancanza di qualità della prestazione, quando il difetto non sia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello un nuovo regolamento delle spese di lite, da effettuarsi in base all'esito complessivo della controversia.
  • Le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo possono essere utilizzate come supporto probatorio dal giudice di merito, che può valorizzarle ai fini della determinazione del minor valore dell'opera o della prestazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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