Ordinanza n. 801/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2993/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2060/2024), pubblicata in data 13.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 517,98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, volta alla rinuncia all'incarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero inadempiente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 517,98 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, il TAR aveva ordinato all'amministrazione di adempiere entro sessanta giorni, nominando, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico deducendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale; che era stato attivato un applicativo per l'inserimento dei dati necessari ai pagamenti; che gli Uffici Scolastici Regionali disponevano dei pertinenti capitoli di spesa e potevano emettere speciali ordini di pagamento; e che egli non avrebbe potuto imputare la spesa a capitoli relativi a contenziosi estranei alle sue attuali attribuzioni. Il Collegio ha esaminato esclusivamente la sussistenza di un giusto motivo per la rinuncia all'incarico commissariale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha precisato, anzitutto, che la nomina non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine concesso al Ministero per adempiere. Ha però escluso che la riorganizzazione interna, il trasferimento delle competenze o l'individuazione dei capitoli di spesa potessero costituire un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Il commissario ad acta è infatti ausiliario del giudice e non organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: esercita un potere autonomo conferito dal giudice, non limitato dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. Può pertanto avvalersi della facoltà di delega a qualunque dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a un'altra Direzione generale del medesimo Ministero, senza che rilevino i rapporti gerarchici o il riparto interno delle competenze. Il TAR ha inoltre chiarito che il commissario, o il delegato, può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio Scolastico Regionale, ogni altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La nomina è stata quindi mantenuta ferma, senza ulteriore statuizione sulle spese nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia all'incarico di commissario ad acta è ammissibile solo in presenza di un giusto motivo; le modifiche organizzative interne e il mutamento delle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza non integrano, di per sé, tale presupposto.
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita un potere autonomo conferito dal giudice per assicurare l'effettività della tutela.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è ausiliario del giudice e, nell'esercizio dell'incarico, non è vincolato dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'amministrazione o dell'ufficio di appartenenza.
- Il commissario ad acta può essere individuato anche in un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché disponga di competenze professionali adeguate; la sua funzione non dipende dall'appartenenza all'apparato amministrativo destinatario dell'ordine di esecuzione.
- La riorganizzazione interna dell'amministrazione, il trasferimento delle competenze tra uffici e la diversa titolarità dei capitoli di spesa non costituiscono giusto motivo per rinunciare all'incarico commissariale, poiché non possono tradursi in ulteriori ritardi nell'esecuzione del giudicato.
- Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della stessa amministrazione, a prescindere dal riparto interno delle competenze e dai rapporti gerarchici.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti del Ministero o dell'articolazione territoriale competente, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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