Cassazione Penale, Sentenza n. 41749/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) profilo processuale: dedotta errata notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante una dichiarazione di domicilio; 2) profilo sostanziale: violazione dell'art. 595 cod. pen. per diffamazione aggravata in quanto le affermazioni proferite durante un comizio (e registrate e pubblicate) costituirebbero critica politica lecita e si limiterebbero a riferire due fatti storici veri senza prospettare un nesso diffamatorio tra gli incarichi conferiti ai familiari del giudice e l'assoluzione dell'esponente politico
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza della censura, non essendo indicati nell'atto gli elementi necessari (atto, tempi e modalità di acquisizione) per valutare la presunta elezione di domicilio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato sul merito: il giudice ha accertato che l'accostamento suggestivo tra due fatti veri (incarichi conferiti ai familiari del giudice e l'assoluzione dell'esponente politico) evoca un collegamento funzionale che costituisce notizia autonoma e lesiva, integrando diffamazione aggravata. Tuttavia, la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato, maturata il 25 ottobre 2022. Sul piano civile il ricorso è stato rigettato: il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
la norma consente la notifica presso il difensore; la Corte richiede, tuttavia, che chi deduce vizi di notifica fornisca in ricorso elementi concreti e documentali per valutarne l'irregolarità, altrimenti la censura è inammissibile per mancata autosufficienza
artt. 349 e 161, cod. proc. pen.
prevedono l'atto di identificazione e le dichiarazioni rese in esso (anche l'elezione di domicilio); la Corte ha ritenuto necessaria la specifica indicazione e acquisizione di tali atti negli atti processuali per renderli valutabili in sede di ricorso
art. 595, cod. pen.
la disposizione sulla diffamazione è stata interpretata nel senso che non solo la comunicazione di un fatto falso è rilevante: anche l'accostamento suggestivo di fatti veri può creare una notizia autonoma e lesiva perché evoca un nesso implicito diffamatorio, integrando il reato
Massime di principio
- Per impugnare vizi di notifica o di costituzione del rapporto processuale è indispensabile indicare e documentare nel ricorso gli atti, i tempi e le modalità di acquisizione: senza questa autosufficienza la censura sarà probabilmente inammissibile
- Il diritto di critica politica non vale come esimente automatica: l'accostamento suggestivo di fatti veri, se idoneo a evocare un collegamento diffamatorio non provato, può integrare diffamazione
- In materia di diffamazione la 'notizia' può essere anche il nesso implicito evocato dall'accostamento di informazioni, perciò bisogna evitare formulazioni che insinuino correlazioni non dimostrate
- La prescrizione estingue il reato anche quando la valutazione sostanziale confermi responsabilità: può dunque intervenire l'annullamento degli effetti penali pur permanendo conseguenze civili (es. condanna alle spese o risarcimento)
- In processi con pubblica diffusione (comizi, filmati) si richiede particolare cautela: affermazioni pubbliche che collegano persone e vicende giudiziarie devono essere supportate da elementi probatori, altrimenti espongono a responsabilità penale e civile
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