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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30263/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della titolare di una ditta individuale, all'esito di una verifica della Polizia tributaria sui conti correnti riferiti alla contribuente, per l'anno d'imposta 2005. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Agenzia delle entrate, ritenendo inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento per mancata prova dell'effettiva instaurazione di un procedimento penale nei confronti della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e violazione di norme processuali sul contenuto della sentenza; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente subordinato l'applicazione della disciplina alla prova dell'effettivo avvio del procedimento penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente a superare il minimo costituzionale, poiché la CTR aveva chiaramente esposto la propria ratio decisionale. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, nel regime anteriore alle modifiche normative del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando ricorrono seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessario dimostrare l'effettiva instaurazione del procedimento penale o l'accertamento concreto del reato. Poiché la CTR aveva erroneamente richiesto tale prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione

  • art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini deriva dalla ricorrenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, non dalla prova dell'effettivo processo penale

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015

    richiamato per delimitare l'assetto normativo del raddoppio dei termini

  • art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di raddoppio dei termini di decadenza nell'IVA

  • art. 331 c.p.p.

    l'obbligo di denuncia sorge quando emergono i presupposti astratti di un reato perseguibile d'ufficio; il giudice tributario deve verificare la sussistenza di tali presupposti, non l'accertamento del reato

  • Corte cost. n. 247/2011

    conferma che il raddoppio opera indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire le ragioni della decisione; se la sentenza espone, anche sinteticamente, la propria ratio e rende controllabile il percorso logico-giuridico, il vizio non sussiste.
  • Nel regime anteriore alle modifiche introdotte nel 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario presuppone la mera astratta ricorrenza di un reato perseguibile d'ufficio, idonea a far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., e non richiede la prova dell'effettiva instaurazione del procedimento penale.
  • Nel giudizio tributario, quando sia contestato l'operato dell'Amministrazione oltre i termini ordinari, l'oggetto dell'accertamento del giudice riguarda la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, mediante una valutazione ex ante, e non l'effettiva configurabilità o prova del reato in concreto.
  • Il contribuente che contesti il raddoppio dei termini deve dedurre la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo spostare il thema decidendum sull'accertamento penale del fatto-reato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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